Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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Nel capoverso 2 sono comprese le disposizioni speciali per i contratti di assicurazione sulla vita in cui il rischio di investimento è a carico dello stipulante. Questa circostanza deve essere presa in considerazione nei principi di investimento. Le disposizioni qui sancite corrispondono in gran parte a quelle contenute nell’articolo 81 OS attualmente in vigore e nei numeri marginali 99 e seguenti della circolare FINMA 2016/5.

Art. 76 Costituzione

I capoversi 1 e 2 corrispondono in larga misura al diritto vigente. Naturalmente, l’impresa di assicurazione applica i principi secondo l’articolo 75a AP-OS anche quando costituisce il patrimonio vincolato.

Art. 76a Elementi patrimoniali assistiti da una garanzia

Capoverso 1

Da un punto di vista economico, l’elemento patrimoniale e la garanzia ad esso associata formano un’unità, che deve essere rispettata anche nel contesto dell’attribuzione al patrimonio vincolato. Come esempio pratico significativo si possono menzionare le ipoteche. Non solo il credito ipotecario di base, ma anche la garanzia corrispondente (cartella ipotecaria) deve essere attribuita al patrimonio vincolato.

Capoverso 2

Per minimizzare i rischi legati alla custodia di elementi patrimoniali vincolati, soprattutto in vista del loro diverso destino nel fallimento, è necessaria una separazione che escluda la compensazione sia tra gli elementi dei diversi patrimoni vincolati sia tra un patrimonio vincolato e un patrimonio libero.

Capoverso 3

La FINMA può disciplinare i dettagli sia per quanto riguarda le garanzie che la separazione degli elementi.

Art. 79 Elementi patrimoniali ammessi

Capoverso 1

Le prescrizioni per gli elementi patrimoniali che possono essere attribuiti al patrimonio vincolato sono allineate al principio della prudenza imprenditoriale secondo l’articolo 75a. Le imprese di assicurazione sono ora libere di definire un elenco di elementi idonei e specifici dell’impresa, che deve essere approvato dalla FINMA nel rispetto delle esigenze di protezione degli assicurati. Tale approvazione è rilasciata con riferimento a un patrimonio vincolato specifico, per cui una domanda può essere presentata contemporaneamente per più patrimoni vincolati.

In linea di principio, al patrimonio vincolato delle imprese di assicurazione possono essere attribuiti anche fondi L-QIF («Limited Qualified Investor Fund»18) (che saranno ammessi in Svizzera presumibilmente nel 2023). Rientra nella responsabilità propria dell’impresa di assicurazione computare esclusivamente quei fondi L-QIF che soddisfano i requisiti relativi agli elementi ammessi: in presenza di un elenco di elementi ammissibili specifico dell’impresa, i fondi L-QIF possono investire soltanto in elementi contenuti in tale elenco. Altrimenti, il fondo L-QIF da attribuire al patrimonio vincolato può investire solo nei valori di cui alle lettere a-e. La vigilanza su questi fondi non è più esercitata direttamente dall’autorità di vigilanza, bensì indirettamente da un gestore patrimoniale assoggettato alla vigilanza. ’Il gestore patrimoniale è sottoposto alla vigilanza della FINMA o di un’autorità di vigilanza equivalente riconosciuta dalla FINMA. Il ricorso a fondi L-QIF quali investimenti alternativi richiede un alto livello di qualifica professionale da parte degli investitori affinché possano valutare adeguatamente le opportunità e i rischi dell’investimento e svolgere, oltre a processi adeguati, in particolare un esame di «due diligence» prima dell’operazione di investimento, nonché una sorveglianza continua

18 FF 2021 7833.