Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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dell’investimento effettuato. Il DFF intende allestire un elenco completo dei fondi L-QIF che si trovano sul mercato. Per prevenire l’elusione delle prescrizioni in materia d’investimento, la FINMA dispone il ricorso a uno strumento sostitutivo qualora un’impresa di assicurazione computi fondi L-QIF che non soddisfano i requisiti richiesti. Per gli investimenti in fondi L-QIF occorre considerare anche i rischi di controparte e osservare le relative prescrizioni della FINMA secondo l’articolo 83 capoverso 1 AP-OS.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 216c capoverso 3 AP-OS garantiscono che dopo l’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza fino alla conclusione dell’esame di un elenco di elementi specifico dell’impresa, le imprese di assicurazione siano agevolate nella continuazione dell’attività d’investimento sulla base delle condizioni quadro anteriori.

Capoverso 2

Per le imprese di assicurazione che si astengono dal redigere un elenco di elementi idonei specifico dell’impresa, il capoverso 2 contiene i requisiti minimi per l’attribuzione di elementi al patrimonio vincolato. La computabilità dei succitati fondi L-QIF nel patrimonio vincolato sarà possibile anche per quelle imprese di assicurazione che rinunciano all’opzione di un elenco di elementi idonei specifico dell’impresa, purché siano rispettate determinate condizioni. Devono tuttavia garantire che i fondi L-QIF effettuino soltanto investimenti considerati idonei secondo le lettere a-e.

Ad oggi, nel caso degli investimenti diretti in ipoteche la circolare FINMA 2016/05 richiede processi speciali per la valutazione della solvibilità e il monitoraggio del credito, nonché per la documentazione dei medesimi. Poiché questa procedura è spesso consolidata solo nelle imprese di assicurazione più grandi e comporta un maggior grado di sorveglianza, le ipoteche potranno essere attribuite al patrimonio vincolato soltanto contestualmente a un elenco autorizzato specifico dell’impresa. I prodotti strutturati, i derivati creditizi nonché gli investimenti finanziari alternativi come hedge fund e private equity, che già secondo la prassi attuale possono essere computati nel patrimonio vincolato soltanto soddisfacendo requisiti aggiuntivi, in futuro saranno considerati idonei soltanto se inseriti nell’elenco autorizzato specifico dell’impresa.

Le disposizioni di cui all’attuale articolo 82 OS possono essere abrogate in quanto sono state inserite nel presente capoverso 2 alla lettera f.

Capoverso 3

Gli investimenti interni al gruppo non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato, a parte alcune eccezioni, già secondo la normativa vigente in materia di vigilanza (n. marg. 133 segg circ. FINMA 2016/5 in combinato disposto con l’art. 83 OS), poiché il loro valore in caso di fallimento è spesso incerto (vi è un’elevata probabilità che anche le altre società del gruppo siano alle prese con problemi di solvibilità quando una società all’interno di un gruppo fallisce). Affinché il patrimonio vincolato non possa essere di fatto svalutato, questo principio deve essere sancito a livello normativo anche in futuro. Tuttavia, rispetto all’attuale quadro normativo che prevede solo un elenco esaustivo di fattispecie derogatorie, ci sarà una liberalizzazione nel senso che la FINMA otterrà la facoltà di ammettere generalmente eccezioni se la sicurezza del patrimonio vincolato non ne viene compromessa (ad es. prestiti garantiti).

Capoverso 4

La definizione dei dettagli tecnici relativi agli elementi ammessi è delegata alla FINMA. Per esempio, i criteri per valutare come sufficiente la solvibilità sono molteplici. Vi rientrano in linea di massima le obbligazioni con affidabilità creditizia («investment grade»), per le quali devono essere specificati i requisiti per l’applicazione di rating da parte delle agenzie di rating e per le valutazioni della solvibilità da parte dell’impresa di assicurazione. Inoltre, la solvibilità ‘delle banche potrebbe essere migliorata mediante il superamento delle esigenze in materia di fondi propri («leverage ratio», RWA).

Art. 81 Elementi ammessi per assicurazioni sulla vita unit-linked