Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Il principio della congruenza delle coperture è attualmente sancito dall’articolo 81 OS in combinato disposto con i numeri marginali 99 e seguenti della circolare FINMA 2016/5. Tali prescrizioni sono rilevanti a prescindere dal fatto che venga costituito un patrimonio vincolato, per cui in futuro saranno contenute nell’articolo 75a capoverso 2 AP-OS. Pertanto, nell’articolo 81 dovrà essere regolamentata soltanto la fattispecie per cui gli elementi patrimoniali previsti nel quadro della congruenza delle coperture sono da considerare in ogni caso idonei alla costituzione dei singoli patrimoni vincolati.
Art. 82
Il presente articolo può essere abrogato, in quanto la relativa disposizione è stata integrata nell’articolo 79 capoverso 2 lettera f AP-OS.
Art. 83 Limitazioni
Capoverso 1
La determinazione delle limitazioni da parte della FINMA corrisponde essenzialmente al regime di vigilanza attualmente in vigore, che tuttavia d’ora in poi si applicherà solo alle imprese di assicurazione che non si sono avvalse di un proprio elenco degli investimenti idonei. Naturalmente, le limitazioni fissate dalla FINMA non esonerano l’impresa di assicurazione dal rispetto dei principi generali d’investimento o del principio della persona prudente.
Capoverso 2
Nel determinare le limitazioni, le imprese di assicurazione con un elenco autorizzato dalla FINMA devono tenere conto dei principi generali d’investimento – e in particolare del principio della persona prudente.
Capoverso 3
I massimali quantitativi corrispondono in linea di principio al regime di vigilanza attuale e devono essere rispettati dall’impresa di assicurazione in ogni caso. La loro definizione non esime l’impresa di assicurazione dal verificare se, in un caso specifico, i principi generali d’investimento, in particolare il principio della persona prudente, non implicano una limitazione inferiore.
Capoverso 4
La disposizione tiene conto delle particolarità delle assicurazioni sulla vita vincolate a fondi o a portafogli d’investimento interni.
Sezione 3: Attribuzione e controllo
Art. 84 cpv. 1
Secondo la disciplina attuale, non è necessaria una decisione della FINMA sull’idoneità degli elementi del patrimonio vincolato se viene applicato il principio della persona prudente. Rientra nella responsabilità dell’impresa di assicurazione rispettare le disposizioni sugli elementi idonei secondo l’articolo 79 AP-OS. Nel caso in cui la FINMA ritenga non idoneo uno degli elementi attribuiti al patrimonio vincolato, ne può ordinare la sostituzione. Un elemento risulta non idoneo se in caso di realizzazione il suo valore è messo in dubbio o il suo trasferimento nel contesto di un trasferimento del portafoglio non è assicurato e quindi l’elemento non può adempiere alla sua funzione come parte del patrimonio vincolato per motivi giuridici o di fatto. Non idonei in questo senso sono per esempio i seguenti elementi:
− gli elementi patrimoniali non pignorabili;
− i beni soggetti a restrizioni di realizzazione in base a norme private o pubbliche nazionali
o estere,
− le merci deperibili,