Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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− gli elementi i cui costi di realizzazione sono sproporzionati rispetto al ricavo della realizza-

zione conseguibile.

Anche secondo la nuova disciplina gli elementi del patrimonio vincolato non devono essere gravati. Pertanto i capoversi 2 e 3 restano in vigore. La FINMA continua a verificare annualmente (secondo l’art. 85 OS) il calcolo del patrimonio vincolato o l’adempimento delle prescrizioni in materia di vigilanza. In questo senso, la FINMA non decide sull’ammissibilità degli elementi, ma controlla se l’impresa di assicurazione rispetta le prescrizioni sulla loro idoneità.

Art. 87 cpv. 2 e 3

L’attuale possibilità di custodia presso un depositario resta sancita dal capoverso 2, con piccole precisazioni rispetto all’attuale capoverso 3, e alle condizioni necessarie finora vigenti. Naturalmente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a e b non esonera le imprese di assicurazione dal rispetto del principio della persona prudente e di altri requisiti pertinenti.

Il capoverso 3 ora è obsoleto in quanto il suo contenuto è stato inserito nel capoverso 2 lettera b. La decisione di affidare la custodia di elementi patrimoniali a terzi per motivi di efficienza deve essere lasciata all’impresa di assicurazione. Inoltre, nel caso di titoli esteri, le catene di custodia svizzere si trovano nella maggior parte dei casi necessariamente all’estero. Se nel caso della custodia presso un depositario all’estero il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero rimane garantito anche in caso di fallimento, dipende dall’ordinamento giuridico estero.

(Sezione 4: Valutazione degli elementi)

Art. 90 cpv. 2

Finora i valori computabili del patrimonio vincolato per le società immobiliari in cui l’impresa di assicurazione detiene una partecipazione superiore al 50 per cento sono stati stabiliti dalla FINMA. Applicando il principio della persona prudente, ora non è più necessario che la FINMA stabilisca i valori computabili per le società immobiliari, per cui si può rinunciare al capoverso 2. Tuttavia, la FINMA può continuare a svolgere una verifica fondata sulla legislazione in materia di vigilanza per accertare se le società immobiliari interessate vengono computate in modo appropriato e richiedere eventuali correzioni.

Art. 91 cpv. 2

Finora il valore computabile al patrimonio vincolato dei derivati che servono a preparare acquisizioni, aumentare il reddito e assicurare i flussi di pagamento derivanti da impegni attuariali è stato fissato dalla FINMA. Vigendo il principio della persona prudente, questo non è più necessario. Tuttavia, la FINMA può continuare a svolgere una verifica fondata sulla legislazione in materia di vigilanza per accertare se gli strumenti finanziari interessati vengono computati in modo appropriato e richiedere eventuali correzioni.

Art. 91a Valore computabile degli elementi garantiti

A causa delle disposizioni più liberali sugli investimenti, in futuro è necessario non solo un regolamento per i derivati, ma anche uno per il trattamento delle garanzie costituite e ricevute. Oltre ai derivati, sono particolarmente degni di menzione in questo caso le operazioni di pronti contro termine (reverse repo) e i prestiti di titoli (securities lending).

Circa il trattamento delle garanzie ricevute, la circolare FINMA 2016/5 contiene attualmente regolamentazioni sparse. Vi si stabilisce, ad esempio, che le garanzie sono un prerequisito per le operazioni con derivati e che le garanzie ricevute devono essere attribuite al patrimonio vincolato, ma non possono essere computate. Regolamenti analoghi esistono anche per le operazioni di pronti contro termine (reverse repo) e i prestiti di titoli (securities lending).

L’applicazione del principio della persona prudente rende obsoleti questi regolamenti individuali per certe classi di investimento. Piuttosto, per la gestione delle garanzie ricevute deve