Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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essere messa a punto una regolamentazione integrale. Per tenere conto del rischio di un’improvvisa riduzione della copertura a seconda dell’andamento della transazione, per i valori patrimoniali solitamente garantiti come i derivati, il computo al pieno valore di mercato è possibile solo se il derivato è completamente garantito. In caso contrario, il computo è limitato al valore della garanzia ricevuta; tuttavia, anche in caso di sovragaranzia, il computo deve essere limitato al valore di mercato del derivato sottostante in conformità all’articolo 93 OS. Allo stesso modo, nel caso delle operazioni di pronti contro termine, il corrispettivo è limitato al minimo del valore del contante ricevuto e del valore computabile dei titoli depositati. Questo corrisponde alla prassi attuale ed è una liberalizzazione rispetto alla copertura completa, perché diventa possibile anche un’attribuzione di valori solo parzialmente coperti, il computo è tuttavia ridotto di conseguenza. Va comunque precisato che la copertura completa spesso corrisponde alla pratica di mercato o addirittura risulta da altri regolamenti (ad es. legge sull’infrastruttura finanziaria). In caso contrario, dai principi generali d’investimento risulta che, al fine di mantenere la sicurezza e la qualità, viene effettuata una garanzia in linea con le pratiche di mercato.

Nel caso opposto, in cui un elemento del patrimonio vincolato viene fornito come garanzia, gli accordi di solito prevedono che in caso di fallimento non sussiste alcun diritto alla restituzione del margine di variazione (variation margin) per questo valore (close-out netting) e per il margine iniziale (initial margin) viene restituito solo il saldo rimanente dopo che la controparte del derivato è stata soddisfatta. Così, i margini costituiti servono preferibilmente a soddisfare le controparti dell’impresa di assicurazione durante la liquidazione dei contratti derivati esistenti. Di conseguenza, questi valori non possono essere computati nel patrimonio vincolato, come deriva già dai principi del patrimonio vincolato (che deve essere libero e non gravato). D’altra parte, anche un impegno garantito da elementi patrimoniali deve essere preso in considerazione nella determinazione del patrimonio vincolato solo nella misura in cui esso riduce il patrimonio vincolato.

Secondo quanto detto, le precedenti disposizioni dell’articolo 91a possono essere abrogate e sostituite con quanto commentato. Tuttavia, questo non è inteso a limitare il potere di disporre del patrimonio vincolato. Naturalmente, l’impresa di assicurazione può disporre liberamente degli elementi del patrimonio vincolato in qualsiasi momento, finché l’importo legale rimane coperto. In particolare, può anche venderli a terzi, trasferirli o usarli come garanzia, con il risultato che questi valori poi non vengono più presi in considerazione nella determinazione del valore computabile.

Art. 91b Costituzione di garanzie per gli strumenti finanziari derivati

Capoverso 1

I margini di variazione devono innanzitutto proteggere i partner della transazione dai rischi di variazione dei prezzi e, in linea di principio, devono essere versati solo retroattivamente per compensare il valore corrente di mercato delle transazioni in corso. Si tratta quindi di elementi patrimoniali chiaramente gravati che non possono più essere compensati (art. 84 cpv. 2, primo periodo, OS).

Capoversi 2 e 3

In senso stretto, anche il versamento del margine iniziale dovrebbe essere considerato (realmente) gravato, per cui non sarebbe possibile alcun computo nel patrimonio vincolato (art. 84 cpv. 2, primo periodo, OS). Tuttavia questo approccio si dimostrerebbe insufficiente, poiché non corrisponde alla realtà economica. È altamente probabile che il margine iniziale, che è principalmente destinato a compensare le potenziali perdite di valore al termine delle transazioni, per esempio in caso di inadempienza della controparte, non sarà richiesto affatto o almeno non per intero. Sembra quindi adeguato ammettere il computo a titolo di eccezione. Per tenerne adeguatamente conto, è giustificato che in caso di computo, il versamento del margine iniziale e la pretesa di restituzione debbano essere attribuiti cumulativamente al patrimonio vincolato.

Art. 93 Altri elementi