Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Capoverso 1
In linea di massima, il principio della valutazione di mercato dovrebbe essere applicato a tutti gli investimenti per i quali non ci sono prescrizioni di tenore esplicitamente diverso. Questo è importante perché, dati gli elenchi di elementi idonei propri delle imprese di assicurazione, non esiste un universo conclusivo di valori ammissibili che sia vincolante per tutte le imprese di assicurazione. Poiché la determinazione del valore di mercato può essere soggetta a un alto grado di incertezza, specialmente per elementi patrimoniali molto illiquidi, è importante che questa incertezza sia presa in considerazione, per esempio contestualmente all’articolo 76 capoverso 1bis.
Capoverso 2
Specialmente per gli elementi patrimoniali garantiti è importante che non ci sia un doppio computo. Un eventuale impegno alla restituzione delle garanzie deve quindi essere dedotto dal valore dell’elemento patrimoniale in questione. Ciò corrisponde essenzialmente ai precedenti regolamenti sparsi (ad es. n. marg. 475 e 534 circ. FINMA 2016/5), secondo i quali le garanzie ricevute devono essere attribuite ma non computate nel patrimonio vincolato. Queste disposizioni hanno causato molta incertezza nella prassi, soprattutto nel caso di garanzie in contanti, poiché queste spesso non erano custodite separatamente ed era difficile rintracciare il mancato computo se, per esempio, non era possibile localizzare le garanzie nel patrimonio vincolato.
Capoverso 4
A causa del principio della valutazione di mercato prevista dall’articolo 88 in contraddizione con il sistema, una copertura di obbligazioni a valori di mercato può, ad esempio, comportare proprio quella volatilità nel patrimonio vincolato che il legislatore aveva proprio voluto evitare con la prescrizione dell’articolo 88. Pertanto, questa disposizione è necessaria e corrisponde nel risultato alla disposizione precedente contenuta nel numero marginale 387 della circolare FINMA 2016/5.
Capoverso 5
L’intenzione qui non è quella di introdurre una nuova limitazione per quanto riguarda la computabilità o l’attribuzione al patrimonio vincolato, ma semplicemente di chiarire la linea da seguire.
Art. 95 cpv. 1 e 2
Capoverso 1
Questo capoverso può essere abrogato. Finora è stata la FINMA a decidere sulla valutazione degli elementi del patrimonio vincolato. Gli articoli precedenti contengono disposizioni sulla valutazione dei diversi elementi patrimoniali. Pertanto, il compito di effettuare una valutazione nel rispetto di queste regole può essere lasciato alle imprese di assicurazione. Non è più necessaria una decisione della FINMA, tanto meno ora che si applica il principio della persona prudente. Tuttavia, in casi giustificati e per motivi di protezione degli assicurati, la FINMA può continuare a fissare valori computabili più bassi.
Capoverso 2
Qui viene effettuato un adattamento linguistico a seguito dell’abrogazione del capoverso 1.
Osservazioni preliminari sugli art. 96–98a
Le disposizioni sulla gestione dei rischi sono riviste per rafforzare la vigilanza nell’interesse degli assicurati e in termini di protezione delle funzioni e per rafforzare la piazza finanziaria. Inoltre, il rispetto della gerarchia normativa deve essere realizzato anche in questo settore, mantenendo le nuove regole il più semplici possibili e gli adeguamenti snelli.
Art. 96 cpv. 1, 2 lett. b e d nonché 4