Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
la valutazione concreta del rischio in coordinamento con la strategia aziendale ed è quindi un parametro centrale della politica dei rischi. I due termini sono comuni secondo gli standard internazionali. Pertanto, qui viene effettuato un adattamento a questa terminologia.
Art. 98 Rischi operativi
Capoverso 1
Naturalmente, gli assicuratori gestiscono tutti i rischi sotto la propria responsabilità e pertanto la formulazione precedente può essere sostituita a favore degli elementi generali della gestione dei rischi. Inoltre, almeno una volta l’anno devono ripetere una valutazione e garantire la comunicazione. Per quanto riguarda la gestione e i requisiti per la gestione dei rischi, si può fare riferimento alle disposizioni generali dell’articolo 96 OS. Il termine «rischi operativi» deve essere inteso in senso lato. Rischi operativi molto significativi sono attualmente per esempio, i rischi informatici e i ciber-rischi. Nella sua formulazione, l’OS rimane anche orientata ai principi. Questo permette di cogliere gli sviluppi futuri, se altri o nuovi rischi operativi diventano più significativi.
Capoverso 2
La presente disposizione è ripresa senza modifiche dal capoverso 5 e collocata in un punto sistematicamente migliore.
Capoversi 3 e 4
I test sull’esposizione al rischio e il piano di emergenza sono requisiti generali particolarmente importanti per i rischi operativi e i rischi tecnologici, soprattutto perché i rischi possono manifestarsi in tutti i settori e non possono essere adeguatamente descritti con modelli. I rischi operativi sono difficili da valutare sulla base di dati statistici (storici). In questo caso, soprattutto gli scenari sono un metodo di analisi essenziale e comune. A differenza di altri rischi, per i rischi operativi l’esposizione al rischio può anche essere testata in misura adeguata. Per i ciber-rischi, ad esempio, sono ampiamente utilizzati i cosiddetti test di penetrazione. Questo corrisponde alla prassi attuale.
Art. 98a Requisiti in materia di liquidità
Le disposizioni sui requisiti in materia di liquidità possono essere mantenute. Da trasferire sono alcune disposizioni di tenore normativo della Circolare FINMA 13/5 «Liquidità degli assicuratori». Inoltre, la disposizione copre ora anche la pianificazione annuale della liquidità, che prima era prevista solo a livello di circolare. I requisiti espliciti per attività fuori bilancio, scenari e stress test finora in vigore sono ora definiti come requisiti nel quadro della pianificazione della liquidità. Il rapporto da presentare alla FINMA secondo il capoverso 4 era stato finora sancito solo nella circolare.
Titolo prima dell’art. 98b
Capitolo 1a: Piani di stabilizzazione
Osservazioni preliminari sugli art. 98b segg.
Sembrando ragionevole classificare le spiegazioni sui piani di stabilizzazione sotto la voce gestione dei rischi (art. 96 segg. OS), per una migliore trasparenza è giustificato inserirle in un capitolo separato nella struttura dell’ordinanza.
Art. 98b Rilevanza economica
Per definire la rilevanza economica, un collegamento con requisiti concreti sembra essere un approccio migliore di quello basato sulla categorizzazione prudenziale dell’impresa di assicurazione. Anche a livello internazionale, è meglio utilizzare criteri concreti, non dedotti.
Art. 98c Criteri per l’applicazione dei piani di stabilizzazione