Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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La disposizione lascia alla FINMA un certo margine di manovra nel decidere da quale delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 98b AP-OS esigere un piano di stabilizzazione. L’ordinanza elenca tre criteri che possono giustificare la creazione di un piano di stabilizzazione in funzione della loro importanza per la Svizzera come piazza assicurativa o per gli assicurati. Nella sua decisione, la FINMA si attiene naturalmente anche al principio della proporzionalità e, in particolare, valuta se l’elaborazione di un piano di stabilizzazione giustifichi gli oneri sostenuti dall’impresa di assicurazione in relazione allo scopo del medesimo.
Art. 98d Contenuto, elaborazione e approvazione
Capoverso 1
Per la certezza del diritto, si ritiene opportuno descrivere il contenuto essenziale di un piano di stabilizzazione anche nel contesto di una regolamentazione basata su principi. La portata e il grado di dettaglio nei singoli casi sono determinati dal principio di proporzionalità. Fattori decisivi sono certamente il profilo di rischio e la complessità. La FINMA ne discuterà caso per caso con l’impresa di assicurazione.
Capoverso 2
Va inoltre osservato che, nel contesto del gruppo, la società al vertice è responsabile dell’approvazione del piano di stabilizzazione a livello di gruppo (cfr. art. 67 LSA).
Capoverso 3
Se non ci sono stati cambiamenti significativi nell’impresa di assicurazione rispetto all’anno precedente, il piano di risanamento esistente può essere integrato con una nota apposita.
Art. 98e Rapporto
Capoverso 1
Con le modifiche dell’ordinanza sulla sorveglianza, l’obbligo di elaborare piani di stabilizzazione delle imprese di assicurazione aventi rilevanza economica e di quelle che fanno parte di gruppi e di conglomerati è disciplinato più dettagliatamente nell’ambito della gestione dei rischi. La FINMA informa il pubblico sullo stato di elaborazione dei piani, sulla loro approvazione da parte della FINMA e sul loro continuo aggiornamento. Le informazioni possono essere fornite in forma aggregata per diverse imprese di assicurazione interessate o individualmente nominando l’impresa di assicurazione interessata. In caso di rapporto individuale, la FINMA informa in tempo utile, prima della pubblicazione, la società interessata sul contenuto del rapporto. Questo è giustificato in particolare perché il rapporto può contenere dichiarazioni rilevanti per la borsa o dannose per la reputazione dell’impresa.
Nel quadro del costante processo di vigilanza ha luogo uno scambio regolare tra la FINMA e le imprese di assicurazione interessate. Queste ultime ricevono riscontri sui piani di stabilizzazione presentati, richieste di correzione delle carenze significative rilevate nei piani e spiegazioni su informazioni richieste. Vi rientrano inoltre le informazioni preliminari sulla comunicazione pubblica individuale nel quadro della presente disciplina. Questo non pregiudica il fatto che i piani di stabilizzazione debbano essere elaborati dalle imprese di assicurazione e la relativa informazione pubblica sia di esclusiva competenza della FINMA ai sensi della presente disciplina.
Capoverso 2
La disposizione stabilisce che nei primi due anni dopo l’insorgenza dell’obbligo di elaborare un piano può essere svolto solo un rapporto aggregato. Per i gruppi e i conglomerati assicurativi esistenti, l’obbligo di elaborare un piano insorge quando entra in vigore l’ordinanza sulla vigilanza. Per singole imprese di assicurazione l’obbligo nasce con la designazione individuale di impresa avente rilevanza economica da parte della FINMA e per nuovi gruppi e conglomerati assicurativi con l’assoggettamento individuale alla vigilanza di gruppo e di conglomerato da parte della FINMA.