Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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(Capitolo 3: Impiego di strumenti finanziari derivati)
Art. 100 Principio
Capoverso 1
La disposizione contiene un principio d’investimento fondamentale per l’impiego di derivati, che attualmente si applica indipendentemente dalle regole del patrimonio vincolato. Il principio deve essere mantenuto, in considerazione degli alti rischi che possono accompagnare le vendite allo scoperto senza copertura. Tuttavia, ora viene trasferito sistematicamente all’articolo 75a capoverso 1 lettera e AP-OS.
Per quanto riguarda le prescrizioni d’investimento, quando si utilizzano i derivati, in particolare in riferimento all’obbligo di copertura, si deve tener conto che la maggior parte di essi sono garantiti e che è prevista una compensazione di margine giornaliera. Invece di un obbligo di consegna è spesso possibile anche un regolamento in contanti (cash settlement) o le posizioni di derivati possono essere chiuse in qualsiasi momento data la liquidità dei mercati corrispondenti. In queste circostanze, un requisito per coprire l’intero volume del contratto non è necessario o addirittura controproducente, per esempio nel caso di coperture FX (FX hedges) con valute comuni. Piuttosto, l’impresa di assicurazione deve essere in grado di soddisfare qualsiasi obbligo di pagamento derivante dal contratto derivato (tenendo conto dei margini già stabiliti) e deve avere sufficiente liquidità per farlo. Lo stesso vale per gli obblighi di consegna nella misura in cui non sono previsti regolamenti in contanti. Se i derivati possono essere chiusi in qualsiasi momento data la liquidità dei mercati corrispondenti, è sufficiente una copertura dell’obbligo di pagamento pari al valore di mercato con cui il derivato può essere chiuso in qualsiasi momento. Per i derivati OTC che inoltre sono conclusi nell’ambito di contratti quadro standard (ad es. ISDA/CSA) e sono garantiti su una base netta mark-to-market con obbligo di compensazione giornaliera dei margini, la garanzia già fornita può anche essere presa in considerazione nel determinare l’obbligo di pagamento rimanente. Di conseguenza, oltre a questo devono essere coperti solo gli ulteriori obblighi di pagamento dovuti all’obbligo di compensazione dei margini.
Capoverso 2
Nel caso del patrimonio vincolato, si deve evitare che i derivati mettano in pericolo la garanzia, attuando per esempio un’adeguata separazione. Inoltre, occorre evitare un effetto leva sul patrimonio vincolato. Per misurare l’effetto leva sul patrimonio vincolato, si deve ricorrere all’approccio Commitment I secondo l’ordinanza FINMA del 27 agosto 201419 sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA), situata a un livello normativo inferiore. Questo riferimento all’approccio Commitment I non deve essere inteso come una limitazione all’uso di derivati in senso stretto; un netting di diversi derivati con lo stesso sottostante (underlying) è permesso all’interno dello stesso contratto quadro. Per quanto riguarda l’obbligo di copertura, è emersa la necessità di chiarire come esso debba essere concretamente interpretato per derivati rilevanti nella prassi, motivo per cui si propone ora di conferire alla FINMA la facoltà di regolare i dettagli.
Art. 101–108
Le disposizioni sull’impiego di strumenti finanziari derivati sono ora contemplate dai principi di investimento nell’articolo 75a e possono essere abrogate.
Art. 109 Sorveglianza
In linea di massima, l’impiego dei derivati sarà regolato in futuro in modo meno dettagliato e molto più basato su principi rispetto a prima. È quindi importante che la FINMA sia costantemente informata, non a livello di singole posizioni ma in forma sintetica, sull’impiego di derivati.