Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Di norma, le informazioni sono fornite annualmente; in caso di cambiamenti fondamentali nella strategia d’investimento, può anche essere richiesto un aggiornamento nel corso dell’anno.
Capitolo 4: Rendiconto
Art. 110 cpv. 2
Il capoverso è riformulato dopo l’omissione dell’articolo 82 capoverso 2, al quale faceva sinora riferimento, senza alcun cambiamento nel contenuto.
Art. 111a cpv. 2bis, 4, 5 e 6
Le regole relative al rapporto sulla situazione finanziaria possono essere in gran parte mantenute. La modifica trasferisce a livello di ordinanza le disposizioni della Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione - Assicuratori»"" con contenuto normativo.
Titolo prima dell’art. 111c
Capitolo 4a: Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti
Art. 111c Gestione professionale dei rischi
La disposizione descrive più dettagliatamente il requisito della gestione professionale dei rischi che alcuni stipulanti devono adempiere per essere considerati professionisti ai sensi della LSA e soddisfare così una delle condizioni in base alle quali un’impresa di assicurazione può essere esonerata dalla vigilanza ai sensi dell’articolo 30a LSA.
I rischi che uno stipulante professionista deve essere in grado di valutare riguardano il rapporto contrattuale di cui alla legge del 2 aprile 190820 sul contratto d’assicurazione (LCA), ma nell’ambito della LSA includono anche il rischio di controparte. Tuttavia, si concorda sul fatto che il focus della valutazione dei rischi di stipulanti professionisti non è fondamentalmente diverso tra la LCA e la LSA, constatando anzi considerevoli sovrapposizioni tra i rischi da valutare.
Nella LSA, il rischio di controparte aumenta e lo stipulante deve essere in grado di valutarlo più accuratamente, poiché l’impresa di assicurazione non deve più detenere un patrimonio vincolato controllato dall’autorità di vigilanza e viene meno la corrispondente garanzia per le pretese dello stipulante in caso di insolvenza.
(Titolo quinto: Altre prescrizioni concernenti l’esercizio dell’attività assicurativa)
Capitolo 4b: Società veicolo di assicurazione
Osservazioni preliminari
Le disposizioni della LSA sulle società veicolo di assicurazione (art. 30e e 30f) sono state inserite nel progetto di legge solo nel corso dei dibattiti parlamentari. Di conseguenza, il messaggio del Consiglio federale non contiene alcun commento su questa speciale forma di trasferimento del rischio. Mentre le imprese di assicurazione diretta possono coprire direttamente i rischi di imprese non assicurative, le società veicolo di assicurazione, così come i riassicuratori, assumono solo rischi di imprese di assicurazione tramite i cosiddetti contratti di trasferimento dei rischi. Successivamente assicurano il rischio assunto emettendo strumenti finanziari, per esempio obbligazioni catastrofe (cat bond), le cui pretese di versamento o di rimborso dei finanziatori sono subordinate agli impegni contratti dalla società veicolo di assicurazione per assumere i rischi. Da un punto di vista economico, i rischi vengono in tal modo trasferiti al mercato finanziario.
Il Parlamento ha stabilito a livello legislativo i principali requisiti di diritto in materia di vigilanza posti alle società veicolo di assicurazione. Nell’ordinanza, le disposizioni esecutive dovrebbero