Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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ora contenere la massima libertà possibile e il numero di prescrizioni necessarie per rafforzare la competitività e la capacità innovativa del settore assicurativo, garantire la certezza del diritto e preservare la reputazione della piazza finanziaria nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Oltre alle disposizioni di diritto societario del Codice delle obbligazioni, una guida è fornita anche dal regolamento UE applicabile alle società veicolo (assicurative), in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione21 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione22.
Sezione 1: In generale
Art. 111d Applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicurazione
Le società veicolo di assicurazione non sono imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LSA, poiché il loro scopo è trasferire i rischi (attuariali) al mercato finanziario. Di conseguenza soggiacciono ora alla LSA non come imprese di assicurazione, bensì espressamente come società veicolo di assicurazione (art. 2 cpv. 1 lett. e LSA). In considerazione dell’attività che esercitano, non paragonabile a quella delle imprese di assicurazione, secondo lo scopo della LSA (cfr. art. 1 cpv. 2), l’applicabilità delle disposizioni si basa sui rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione legati all’attività di società veicolo di assicurazione e su possibili abusi. In questo senso, l’articolo 111d AP-OS stabilisce che l’OS si applica solo (ma pur sempre) per analogia alle società veicolo di assicurazione e che diverse disposizioni di legge sono irrilevanti a prescindere (analogamente a quanto previsto per la riassicurazione, cfr. art. 35 LSA). Oltre alle disposizioni non espressamente menzionate perché evidentemente non pertinenti, ad esempio sull’intermediazione assicurativa o su gruppi e conglomerati, le seguenti disposizioni non sono applicabili:
− articoli 3–13 LSA: le disposizioni sull’autorizzazione delle imprese di assicurazione (art. 3–6 LSA) non sono adatte alle società veicolo di assicurazione e non sono quindi applicabili a queste ultime. Ciò non significa, naturalmente, che le società veicolo di assicurazione non siano soggette ad autorizzazione; ciò risulta già dal loro assoggettamento alla sorveglianza (art. 2 cpv. 1 lett. e LSA). Di conseguenza, le prescrizioni pertinenti per le società veicolo di assicurazione si trovano negli articoli 111f–111h AP-OS. Anche le condizioni legali di autorizzazione (art. 7–13 LSA) non sono materialmente adattate alle società veicolo di assicurazione. Queste ultime sono soggette alle apposite prescrizioni specifiche dell’ordinanza (art. 111j–111l AP-OS);
− articoli 15–20 LSA: qui sono sancite disposizioni apposite per imprese di assicurazione straniere e per l’esercizio dell’attività assicurativa. Non sono adatte alle società veicolo di assicurazione, in quanto non svolgono alcuna attività assicurativa diretta. Di conseguenza neanche la presente ordinanza, così come l’articolo 35 LSA per le società di riassicurazione (ad eccezione dell’art. 16 LSA), prevede una disciplina analoga;
− articoli 23 e 24 LSA: questi articoli riguardano l’attuario responsabile che non ha alcuna funzione in una società veicolo di assicurazione e di conseguenza non deve essere regolamentato;
21 Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L12/1)
22 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione del 19 marzo 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L76/23)