Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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− articoli 30a–30d LSA: queste disposizioni su imprese di assicurazione con stipulanti professionisti e sulle società captive non sono ovviamente applicabili alle società veicolo di assicurazione;

− articoli 31–39k LSA: lo stesso vale per le disposizioni speciali per singoli rami assicurativi e per le prescrizioni sull’assicurazione sulla vita qualificata;

− articoli 51–54j LSA: le misure di protezione, le misure in caso di pericolo d’insolvenza e liquidazione qui disciplinate e di competenza della FINMA sono concepite su misura delle imprese di assicurazione e non sono direttamente applicabili alle società veicolo di assicurazione. Tuttavia, queste ultime sono indubbiamente soggette alla competenza in materia di fallimento della FINMA e non a quella del giudice civile, principio che non solo è stato esplicitamente dichiarato nei dibattiti parlamentari23, ma risulta anche dall’articolo 173b capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento recentemente modificato24;

− articoli 57–59 LSA: escludendo l’applicabilità di queste disposizioni si stabilisce che la FINMA non può adottare misure di protezione supplementari per le imprese di assicurazione estere;

− articolo 62 LSA: un trasferimento del portafoglio assicurativo, che richiede l’approvazione della FINMA, non si applica alle società veicolo di assicurazione né alle società di riassicurazione.

Art. 111e Definizioni

A fini di chiarezza, nel capoverso 1 viene sancito che le società veicolo di assicurazione possono emettere tutti i tipi di strumenti di partecipazione o di debito che sono considerati strumenti finanziari secondo la LSerFi. Analogamente a quanto avviene per le imprese di assicurazione, neppure le società veicolo di assicurazione dovrebbero soggiacere alla LSerFi, nella misura in cui la loro attività sottostà alla LSA (art. 2 cpv. 2 lett. d LSerFi).

La definizione di rischio specifico di cui al capoverso 2 si basa su quanto contenuto nella definizione all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/462.

Art. 111f Autorizzazione

La disposizione contiene principi per l’autorizzazione che si basano su quelli abituali contenuti nella legislazione sui mercati finanziari.

Anche se la società veicolo di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo estero o di un conglomerato assicurativo estero, la sorveglianza consolidata è necessaria soltanto se esse costituiscono un’unità economica o sono altrimenti collegate tra loro per influenza o controllo (art. 64 lett. c e art. 72 lett. d LSA).

Art. 111g Domanda di autorizzazione

Le indicazioni che la domanda di autorizzazione deve contenere dovrebbero permettere alla FINMA di verificare se la società veicolo di assicurazione può soddisfare i requisiti prudenziali del presente capitolo, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione, il finanziamento e i rischi da assumere.

Art. 111h Mutamenti delle indicazioni e dei documenti concernenti la domanda di autorizzazione

23 Cfr. Bollettino ufficiale 20.078 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Modifica, Consiglio degli Stati, Sessione invernale, Nona seduta 13.12.2021, 15h15, Voto del Consigliere federale Maurer sull’art. 30f LSA.

24 FF 2021 3001