Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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essere descritti nel regolamento del gruppo di rischio per motivi di trasparenza e di certezza del diritto.

Per le società veicolo di assicurazione con la forma giuridica di una società anonima gli statuti possono inoltre prevedere che a livello della società (non del gruppo di rischio) siano emessi strumenti finanziari aventi diritto al patrimonio e al reddito di un determinato gruppo di rischio. In proposito sono applicabili per analogia gli articoli 654 e seguenti CO.

Art. 111p Assemblea degli investitori

Gli investitori formano una comunità di destino, che prende le proprie decisioni nell’assemblea degli investitori. La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima.

L’assemblea degli investitori ha la facoltà di adottare le misure idonee a salvaguardare gli interessi comuni degli investitori entro i limiti di legge. Gli oggetti su cui l’assemblea degli investitori può deliberare sono disciplinati nella legge, nella presente ordinanza, negli statuti della società veicolo di assicurazione o nel regolamento del gruppo di rischio. Le modifiche del regolamento devono essere approvate dall’assemblea degli investitori.

Il diritto di voto degli investitori è basato sulla loro quota di partecipazione al segmento patrimoniale.

Art. 111q Investimento del patrimonio

I proventi dell’emissione di strumenti finanziari possono essere investiti per la durata dell’assunzione del rischio. Nella prassi ciò avviene regolarmente in base al contratto di trasferimento dei rischi. La strategia d’investimento e gli investimenti consentiti per un gruppo di rischio devono essere stabiliti nelle direttive d’investimento, che sono emanate dall’organo preposto alla direzione generale.

Gli statuti devono disciplinare chi (organo preposto alla direzione generale, assemblea degli investitori, agente di trasferimento del rischio) può approvare o votare le modifiche alle direttive d’investimento. È ipotizzabile che gli statuti o il regolamento del gruppo di rischio impegnino gli investitori a effettuare versamenti suppletivi.

La strategia d’investimento può essere attuata da filiali assegnate al rispettivo segmento patrimoniale.

Art. 111r Partecipazione ai costi

La società veicolo di assicurazione disciplina i costi a carico del patrimonio sociale o del rispettivo segmento patrimoniale (p. es., dal momento che i singoli gruppi di rischio non hanno personalità giuridica, la società veicolo di assicurazione nel suo insieme funge da soggetto fiscale; le imposte dovute devono essere assegnate opportunamente ai segmenti patrimoniali). Al riguardo occorre creare trasparenza nei confronti degli investitori.

Art. 111s Richiesta di informazioni

Per l’esercizio dei loro diritti gli investitori devono essere sufficientemente informati, pertanto è necessario accordare loro gli stessi diritti di informazione e di consultazione degli azionisti nella società anonima. Questi diritti possono tuttavia essere negati nella misura in cui pregiudichino gli interessi degni di protezione o segreti d’affari, per esempio dell’agente di trasferimento del rischio.

Art. 111t Contabilità e presentazione dei conti

La società veicolo di assicurazione è obbligata a tenere una contabilità separata per il patrimonio sociale e i segmenti patrimoniali dei singoli gruppi di rischio e a esporre la situazione