Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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economica in modo tale da consentire a terzi di farsi un’opinione attendibile. Inoltre deve redigere un rapporto sulla situazione. Gli articoli 957 e seguenti CO si applicano per analogia. La FINMA può precisare l’articolazione del conto annuale.

Art. 111u Scioglimento

Un gruppo di rischio è sciolto su delibera dell’organo preposto alla direzione generale. Agli investitori deve essere riservata la parità di trattamento. Gli statuti o il regolamento del gruppo di rischio disciplinano lo scioglimento e al riguardo possono prevedere diritti di essere consultati per gli investitori. Con i proventi del segmento patrimoniale di un gruppo di rischio vengono prima di tutto rimborsati i debiti (in particolare i crediti derivanti da impegni contratti per assumere i rischi); un’eventuale eccedenza è distribuita agli investitori del gruppo di rischio in questione, a condizione che gli statuti o il regolamento del gruppo di rischio non stabiliscano altrimenti.

In caso di insolvenza di un segmento patrimoniale, si applicano per analogia gli articoli 53 e seguenti LSA. In particolare la FINMA può, su proposta del liquidatore del fallimento, indire un’assemblea dei creditori o istituire un comitato dei creditori per tale segmento patrimoniale (art. 54b LSA).

(Capitolo 6: Ulteriori principi per l’esercizio dell’attività assicurativa)

Art. 119a Consegna di documenti agli stipulanti

Come esposto nel messaggio, l’obbligo di consegna comprende sia documenti o fascicoli in forma cartacea sia documenti, file o registrazioni di ogni genere su supporti elettronici purché si tratti di informazioni o documentazioni determinanti che l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione sono obbligati a pubblicare o conservare (si vedano, per esempio, gli art. 14a, 30b, 39h, 39k, 45, 45a e 45b LSA). Sono esclusi dall’obbligo di consegna i documenti di mero uso interno come studi preliminari, appunti o bozze (di contratto), perché non sono rilevanti per la verifica del comportamento conforme al contratto e alla legge dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione (cfr. in merito anche DTF 139 III 49 consid. 4).

(Titolo sesto: Disposizioni per singoli rami assicurativi

Capitolo 1: Assicurazione sulla vita

Sezione 1: Tariffazione)

Art. 120 cpv. 1

A seconda dell’interpretazione, il termine «in funzione del rischio» in uso oggi per definire le basi e i metodi di calcolo, risulta troppo riduttivo; «adeguato» esprime meglio la corretta prassi vigente. Di conseguenza, anche le basi di costo utilizzate per la tariffazione dovranno ora essere adeguate. Il loro uso deve essere giustificato sotto il profilo attuariale. Ciò corrisponde alla prassi odierna e serve a fare chiarezza in termini di certezza del diritto. A differenza di quanto avviene attualmente, nei rami vita collettiva e vita individuale si devono indicare i periodi di validità.

Art. 121 Tariffazione al di fuori della previdenza professionale: tasso d’interesse tecnico per le assicurazioni sulla vita denominate in franchi svizzeri

Capoverso 1

Secondo il diritto vigente, il 60 per cento della media mobile decennale del tasso d’interesse di riferimento è determinante per fissare il tasso d’interesse tecnico. Oltre ad essere troppo statica, questa formula non è idonea neppure se in un contesto caratterizzato da tassi d’interesse bassi e negativi si verifica una flessione del livello dei tassi. La formula viene quindi sostituita con la media mobile quadriennale delle obbligazioni della Confederazione decennali, ridotta di adeguati margini di sicurezza conformemente ai capoversi 3 e 4.