Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Alla FINMA viene assegnata la competenza di disciplinare i dettagli tecnici relativi agli esempi di calcolo e all’esposizione dei premi di rischio e dei costi del prodotto. In questo modo, anche qui è rispettata la gerarchia normativa, in particolare l’articolo 5 dell’ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, secondo cui i principi fondamentali sono fissati dal Consiglio federale nell’OS e la loro attuazione tecnica è delegata alla FINMA. Naturalmente, l’emanazione di precisazioni di natura tecnica comporta che siano osservati gli ulteriori requisiti posti dalla succitata ordinanza, ad esempio le consultazioni.
Art. 129b Informazione nell’assicurazione sulla vita qualificata: informazioni specifiche per i prodotti
Capoverso 1
Ai fini della trasparenza nell’assicurazione sulla vita qualificata, è particolarmente importante che prima della conclusione del contratto l’impresa di assicurazione informi concretamente lo stipulante in merito all’offerta. Le informazioni devono riguardare tutte le eventuali varianti considerate nella proposta di prodotto individualizzata. Per facilitare la comprensione di tali informazioni si devono utilizzare esempi di calcolo individualizzati. Questa norma corrisponde alla prassi corrente e, per rispetto della gerarchia normativa, è ora fissata nell’OS.
Capoverso 2
Negli esempi di calcolo, è particolarmente importante fornire anche uno scenario negativo, che mostri un rendimento inferiore rispetto a un investimento privo di rischio. Nel caso del rendimento medio, il lasso di tempo tra l’investimento e il pagamento alla scadenza è decisivo per determinare quanto esso sia inferiore rispetto al rendimento di un investimento senza rischio. Di conseguenza, si deve illustrare all’assicurato come il contratto di assicurazione potrebbe evolversi nel corso del tempo e avere un rendimento inferiore rispetto a quello di un investimento senza rischio, sia pur tenendo conto di eventuali garanzie stabilite contrattualmente. Se queste informazioni le fossero taciute, l’assicurato potrebbe farsi un’idea sbagliata e valutare erroneamente le conseguenze finanziarie della propria decisione. Invece, grazie all’esposizione del rendimento lordo, può valutare le situazioni del mercato dei capitali a cui fanno riferimento gli scenari.
Nello scenario medio, la prescrizione alla lettera f afferma la trasparenza della quota d’investimento secondo la logica della LSerFi. L’esposizione avviene come riduzione applicata al rendimento lordo comprensiva di tutti i costi (costi del fondo e altri costi), eccetto i costi del rischio. I costi del rischio devono essere esposti in modo specifico per l’ambito assicurativo, vale a dire indicando la loro quota sul premio assicurativo in cifra assoluta in franchi. La trasparenza così ottenuta è necessaria affinché l’assicurato possa capire il prodotto ed eventualmente valutare se sia ragionevole combinare una protezione del rischio con il risparmio oppure sia preferibile separare le due componenti.
Nel facile esempio che segue, si considera un’assicurazione di capitalizzazione legata a fondi d’investimento. Sono effettuati N pagamenti anticipati annuali del premio. La prestazione alla scadenza 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟è data dall’esempio di calcolo. In questo caso, è calcolata come segue:
𝑁𝑁
��𝑃𝑃 − 𝑟𝑟 − 𝑘𝑘�(1 + 𝑛𝑛)𝑗𝑗= 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑗𝑗
𝑗𝑗=1
𝑃𝑃 sta per premio, 𝑟𝑟𝑗𝑗 per il premio del rischio nell’anno 𝑁𝑁 − 𝑗𝑗 + 1, 𝑘𝑘 per i prelievi dei costi e 𝑛𝑛 per il rendimento lordo al netto delle commissioni del fondo, cioè 𝑛𝑛 = 𝑏𝑏 − 𝑓𝑓, dove 𝑏𝑏 sta per il rendimento lordo e 𝑓𝑓 per le commissioni del fondo.
Questo equivale a
𝑁𝑁 𝑁𝑁 �(𝑃𝑃 − 𝑘𝑘)(1 + 𝑛𝑛)𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + � 𝑟𝑟 (1 + 𝑛𝑛)𝑗𝑗 . 𝑗𝑗 𝑗𝑗=1 𝑗𝑗=1