Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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Capoverso 3

Questo capoverso contiene disposizioni relative a un’eventuale positività della media mobile quadriennale. In tale caso si divide la media quadriennale e si applicano fattori diversi, a seconda dell’entità.

Capoverso 4

Questo capoverso contiene disposizioni relative a un’eventuale negatività della media mobile quadriennale.

Capoverso 5

Si stabiliscono determinati valori soglia, per evitare di dover adeguare troppo spesso il tasso d’interesse tecnico massimo.

Capoverso 6

La disposizione contiene una clausola di apertura restrittiva per la FINMA, in modo da permettere una rapida risoluzione di eventuali gravi problemi. Se ad esempio sul mercato dei capitali intervenissero cambiamenti come il venir meno della disponibilità di titoli pubblici corrispondenti o fossero applicati tassi di interesse significativamente inferiori al -1,5 per cento o superiori al 4 per cento, non sarebbe possibile applicare questo articolo. In tali casi la FINMA potrebbe fissare tassi d’interesse massimi più alti o più bassi e differenziare l’entità di questi massimali secondo un’eventuale copertura dei contratti. Questo per evitare il più possibile distorsioni nella concorrenza.

Art. 121b Tariffazione al di fuori della previdenza professionale: disposizioni comuni concer-

nenti il tasso d’interesse tecnico per le assicurazioni sulla vita

Capoverso 1

Il capoverso è applicato solo in singoli casi, su richiesta motivata di un’impresa di assicurazione. In questo caso, la FINMA può autorizzare tassi d’interesse tecnici più elevati per durate contrattuali prestabilite o per singoli prodotti.

Capoverso 2

Per dare alle imprese di assicurazione tempo sufficiente per l’attuazione, è previsto un periodo di 6 mesi. Ciò corrisponde alla prassi vigente.

Art. 121c Tariffazione al di fuori della previdenza professionale: assicurazione sulla vita con

tariffazione non basata su tassi d’interesse tecnici

La disposizione disciplina le garanzie la cui tariffazione si fonda su basi determinate dal mercato dei capitali diverse dai tassi d’interesse tecnici. In questo caso, le basi devono essere fissate con prudenza e in funzione delle garanzie. Ciò corrisponde all’attuale capoverso 3.

Art. 122 cpv. 1

Conformemente al capoverso 1 in vigore, per la tariffazione dei contratti d’assicurazione sulla vita, l’impresa di assicurazione deve utilizzare «tavole di mortalità riconosciute e altre basi statistiche parimenti riconosciute dalla FINMA». Qui non è chiaro se «riconosciute dalla FINMA» si riferisca solo alle tavole di mortalità o anche alle altre basi. Stando alla prassi attuale, tutte le basi biometriche e demografiche devono essere riconosciute dalla FINMA. Il termine «tavole di mortalità» è quindi sostituito con la perifrasi «basi biometriche e demografiche». Le basi di costo sono sancite come principio generale nell’articolo 120 cpv. 1 AP-OS.

Art. 123 cpv. 3

La modifica di questo capoverso non intende cambiare l’attuale prassi nel calcolo dei premi. Piuttosto, specifica e chiarisce il ruolo del proprio portafoglio, soprattutto nell’ambito dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia. Precisa che l’andamento individuale