Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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e univoci a livello di ordinanza. Decisiva sarà soprattutto l’esistenza o meno di un conflitto di interessi.

Capoverso 2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che costituisce la base delle disposizioni sancite dall’articolo 39h capoverso 2 LSA, le società di un gruppo sono considerate terzi (cfr. DTF 138 III 755, pag. 773 segg. cifra 8). Dato che nella fattispecie il termine gruppo viene utilizzato per disciplinare diritti e doveri nel rapporto di diritto privato tra imprese di assicurazione e stipulanti, esso deve essere inteso in senso privatistico, facendo concretamente riferimento a quanto descritto in materia di presentazione dei conti all’articolo 963 CO (ovviamente senza considerare le deroghe di cui all’articolo 963a CO, poiché solo queste sono motivate dalla presentazione dei conti).

Art. 129d Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: messa a disposizione

Capoverso 1

Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione in vari modi. Determinante è che la messa a disposizione avvenga in una forma idonea alla conservazione delle prove. Deve quindi essere disponibile su un supporto durevole o in un sito web.

Capoverso 2

Se viene utilizzato un sito web, i requisiti di cui al presente capoverso garantiscono la necessaria conservazione delle prove. Per quanto riguarda il foglio informativo di base, esso deve essere messo a disposizione per tutto il tempo in cui viene offerta la corrispondente assicurazione sulla vita qualificata (e p. es., essere anche consultabile su un sito Internet).

Art. 129e Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: contenuto

Le informazioni contenute nel foglio informativo di base hanno carattere precontrattuale. Per soddisfare lo scopo, il foglio informativo di base deve essere formulato in modo onesto, preciso e chiaro, deve essere di facile comprensione per lo stipulante e non deve indurlo in errore. Le informazioni in esso contenute devono essere coerenti con i documenti contrattuali vincolanti (in particolare con le informazioni contenute nell’offerta secondo l’art. 129b AP-OS e le condizioni generali) nonché con eventuali altri documenti relativi all’offerta di assicurazione sulla vita qualificata proposta dall’impresa di assicurazione.

I requisiti concreti relativi al contenuto del foglio informativo di base sono contenuti nel modello di cui all’allegato 5.

Sono fatte salve le prescrizioni di leggi speciali specifiche per i prodotti. Ad esempio, l’articolo 102 capoverso 2 dell’ordinanza 22 novembre 200625 sugli investimenti collettivi stabilisce che la clausola di avvertimento per altri fondi di investimenti alternativi debba figurare sulla prima pagina del regolamento del fondo, del prospetto e del foglio informativo di base e debba sempre essere utilizzata nella forma in cui è stata autorizzata dalla FINMA.

Le eventuali disposizioni esecutive che la FINMA emanerà ai sensi del capoverso 3 sono limitate a questioni tecniche e possono soprattutto contribuire a migliorare la comprensibilità del foglio informativo di base.

Art. 129f Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: ampiezza, lingua e presentazione grafica

Il foglio informativo di base deve essere facilmente leggibile e comprensibile per gli stipulanti e deve quindi essere redatto in una delle lingue ufficiali o in inglese oppure nella lingua di

25 RS 951.311