Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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corrispondenza degli assicurati. La traduzione deve riportare in modo affidabile ed esatto il contenuto della versione originale del foglio informativo di base.
Art. 129g Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: terzi qualificati alla redazione
Spetta all’impresa di assicurazione verificare e decidere se la terza persona incaricata è qualificata alla redazione. La delega non deve essere inutilmente limitata, al momento che per legge, l’impresa di assicurazione resta responsabile della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nel foglio informativo di base. In particolare, la persona delegata deve possedere le conoscenze necessarie in materia di assicurazione sulla vita qualificata e sulle disposizioni della LSA per la redazione del foglio informativo di base.
Art. 129h Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: versione provvisoria
Una versione provvisoria del foglio informativo di base secondo l’articolo 39b capoverso 4 LSA sarà probabilmente raramente necessaria nella pratica. È redatta per le assicurazioni sulla vita qualificate contenenti strumenti finanziari secondo l’articolo 3 lettera a LSerFi, offerte in sottoscrizione nell’ambito di un’emissione sul mercato primario e per le quali, ad esempio, i costi non sono ancora stati fissati e quindi si possono fornire solo informazioni a titolo indicativo (cfr. art. 85 OSerFi).
Il foglio informativo di base deve specificare chiaramente se contiene informazioni di carattere indicativo. Esse devono essere riconoscibili come tali, per esempio indicando un intervallo di valori entro cui possono oscillare i costi.
Se i dati di carattere indicativo non cambiano significativamente dopo essere stati fissati in via definitiva nella conferma di transazione (trade confirmation) e ad esempio i costi restano entro gli intervalli di valore indicati, una volta conclusa la transazione non è necessario redigere un foglio informativo di base rettificato secondo l’articolo 39e capoverso 1 LSA. Questo risulta dal senso della legge e non ha bisogno di essere disciplinato ad hoc.
Art. 129i Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: indicazioni su genere e caratteristiche
Secondo l’articolo 39c capoverso 2 lettera b LSA, l’impresa di assicurazione deve fornire informazioni sul genere e sulle caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata. Si tratta, ad esempio, di indicare se si tratta di un’assicurazione di rendita o di un’assicurazione sulla vita legata a un fondo o a un indice oppure se rientra nel pilastro 3a o 3b. Inoltre, le caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata devono essere descritte brevemente in un linguaggio comprensibile, specificando soprattutto la durata, se nota, le prestazioni assicurate e il processo di risparmio.
Art. 129j Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: indicazioni sui costi
Devono essere esposti tutti i costi dell’assicurazione sulla vita qualificata. Le informazioni devono essere presentate nel modo più preciso possibile e fornite nella loro totalità. Naturalmente variano a seconda di ciascuna polizza di assicurazione sulla vita qualificata.
I costi unici includono in particolare i costi del prodotto risultanti al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Di regola, questi costi sono calcolati a determinati livelli e ripartiti sul prodotto come prezzi per la durata della polizza, se necessario sono anche scontati con il metodo dello «zilmeraggio», per esempio al momento della stipula. Alla voce spese di acquisizione sono spesso registrate commissioni di acquisizione, diritti di mediazione e superprovvigioni, remunerazioni del servizio esterno di consulenza, spese per la pubblicità nonché costi per l’esame della proposta o l’esame del rischio, l’elaborazione della proposta e l’allestimento