Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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della polizza, tributi, tasse di bollo e così via. Nei costi unici sono inclusi anche gli emolumenti e i costi risultanti dall’eventuale riscatto di un’assicurazione sulla vita qualificata.

Sono considerati costi ricorrenti, per esempio, tasse amministrative, onorari per consulenza oppure spese di custodia o commissioni del fondo a carattere periodico.

L’indicazione dei costi previsti si basa su un valore approssimativo ricavato da costi effettivi sostenuti e, se non sono disponibili, su ragionevoli stime di tali costi.

Art. 129k Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: verifica e adeguamento

Fino a quando l’assicurazione sulla vita qualificata è offerta sul mercato, le indicazioni contenute nel foglio informativo di base devono essere verificate a intervalli regolari, in ogni caso almeno una volta l’anno. Date le differenti configurazioni delle assicurazioni sulla vita qualificate, la periodicità della verifica non è soggetta a ulteriori norme. A seconda del tipo di assicurazione sulla vita qualificata e del suo profilo di rischio e di rendimento, le indicazioni possono essere soggette a cambiamenti più o meno rilevanti e quindi richiedere adeguamenti più o meno frequenti del foglio informativo di base. Conformemente all’articolo 39e capoverso 1 LSA, il foglio informativo di base deve sempre essere adeguato in caso di modifiche sostanziali delle indicazioni.

Art. 129l Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: documenti esteri

I documenti da addurre di cui nell’allegato 7 possono essere utilizzati integralmente e senza aggiunte al posto di un foglio informativo di base per le’ assicurazioni sulla vita qualificate secondo l’articolo 39b LSA. Attualmente, non esistendo documenti esteri equivalenti, l’allegato 7 resta per il momento vuoto.

Tuttavia, allo stato attuale la rilevanza di questa disposizione non è ancora chiara, perché non esistono ancora documenti di diritto estero che siano equivalenti al foglio informativo di base svizzero per le assicurazioni sulla vita qualificate e possano essere utilizzati al suo posto.

Per ragioni di chiarezza va detto che un’impresa di assicurazione che offre in Svizzera assicurazioni sulla vita qualificate, dispone fondamentalmente di due possibilità per conformarsi all’obbligo di informazione previsto dalla legge: può redigere un foglio informativo di base secondo l’articolo 39b capoverso 1 LSA oppure utilizzare un documento estero equivalente. Qualora l’impresa di assicurazione si avvalga della seconda opzione, in linea di principio un rapporto con un mercato estero, ad esempio dell’UE, non è necessario, anche se l’assicurazione sulla vita qualificata viene offerta esclusivamente in Svizzera. Può redigere sia un foglio informativo di base sia un documento estero equivalente.

Art. 129m Verifica dell’appropriatezza nell’assicurazione sulla vita qualificata

Capoverso 1

Portata e contenuto della verifica dell’appropriatezza per assicurazioni sulla vita qualificate secondo l’articolo 39j LSA si orientano alle corrispondenti norme per il settore dei servizi finanziari (art. 10–14 LSerFi). La stipula di un’assicurazione sulla vita qualificata non avviene nell’ambito di una gestione patrimoniale vera e propria o di una consulenza d’investimento ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi e pertanto la LSA non prescrive in questo caso nemmeno una verifica formale dell’idoneità ai sensi dell’articolo 13 LSerFi. Nel corso delle delibere parlamentari, tuttavia, al legislatore si è palesata chiaramente la necessità che la distribuzione di prodotti d’investimento avvenga in condizioni di equità su tutto il mercato finanziario. Per il prodotto di assicurazione sulla vita qualificata ciò significa che, come qualsiasi altro prodotto d’investimento, esso deve essere appropriato al cliente, ovvero tenere conto dei suoi obiettivi d’investimento e delle sue condizioni finanziarie. In altri termini, non è ammissibile che la distribuzione di investimenti finanziari in forma di polizze di assicurazione sulla vita qualificata possa avvenire senza che l’impresa di assicurazione tenga conto degli obiettivi di investimento e delle condizioni finanziarie del cliente. Pertanto, la consulenza che