Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge) (...)». Pertanto, la premessa dell’articolo 155 capoverso 1 OS, secondo cui entrambe le parti hanno facoltà di sciogliere il contratto di assicurazione, non è più corretta.
L’adattamento di questa disposizione, che era comunque necessario, rende anche possibile trasferire le riserve di senescenza agli assicurati, qualora esse sciolgano il contratto di assicurazione. Questo favorisce l’innovazione. Allo stesso tempo, la norma è concepita in modo tale da ridurre vincoli che bloccano gli assicurati e aumentare la trasparenza. Questo serve agli interessi degli assicurati.
Con la nuova versione, le imprese di assicurazione possono sviluppare prodotti che permettono di portare con sé le riserve di senescenza. Il mercato dell’assicurazione malattia secondo la LCA (assicurazione malattia complementare) è afflitto dal problema della «prigionia» pluriennale di assicurati nei portafogli degli assicuratori e da una certa scarsità di trasparenza. La «prigionia» degli assicurati è dovuta soprattutto ai fattori seguenti.
− Da un lato, la possibilità per l’assicuratore di non accettare un proponente in base al risul-
tato dell’esame dello stato di salute o di accettarlo a condizione di escludere prestazioni. In questo modo il passaggio a un altro prodotto diventa impossibile o poco interessante.
− Dall’altro, sciogliendo il contratto, lo stipulante non ha diritto alla liquidazione di eventuali
riserve di senescenza da lui finanziate. Il blocco delle riserve di senescenza può rendere molto più difficile, sotto il profilo finanziario, il passaggio a un altro prodotto.
La nuova versione dell’articolo 155 OS combatte in particolare la seconda causa, rendendo possibile la configurazione di un prodotto in cui gli assicurati, se sciolgono il contratto, possono ottenere la restituzione di una parta adeguata delle riserve di senescenza. Questa opzione offre alle imprese di assicurazione la possibilità di concepire con cura e introdurre nuovi prodotti sul mercato. La norma trova pertanto applicazione solo se le imprese di assicurazione si avvalgono di tale opzione.
Capoverso 1
Il capoverso continua ad essere una disposizione potestativa e quindi, insieme alle altre disposizioni, è applicabile solo se l’impresa di assicurazione offre un prodotto apposito, con un’adeguata restituzione delle riserve di senescenza. La norma è quindi applicata ai prodotti che prevedono un obbligo di ’costituire riserve di senescenza. Lo scioglimento anticipato contempla il recesso da parte dello stipulante oppure lo scioglimento del contratto per motivi straordinari. In caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla restituzione si estingue, in quanto non trasmissibile per eredità. In questo caso, l’importo corrispondente rimane nel collettivo di assicurati, contribuendo soprattutto al finanziamento delle sue riserve di senescenza.
Capoverso 2
Per tali prodotti, l’impresa di assicurazione deve presentare alla FINMA un piano contenente le basi dei valori di liquidazione. In questo modo, nel corso del processo di autorizzazione la FINMA potrà verificare se è effettivamente prevista la restituzione di una parte adeguata agli assicurati.
Capoverso 3
La disposizione stabilisce i requisiti per i valori di liquidazione in termini generali e astratti. I valori di liquidazione si orientano all’importo accumulato per lo stipulante fino al momento dello scioglimento del contratto, che è stato calcolato secondo le basi tariffarie del relativo contratto di assicurazione. Al fine di ridurre il rischio di antiselezione, per il calcolo del valore di liquidazione non si deve considerare l’andamento individuale dei sinistri, bensì assumere come base di riferimento unicamente la curva delle prestazioni tariffarie. L’assicuratore può applicare una detrazione appropriata per il rischio di antiselezione o per il rischio di estinzioni anticipate di massa. Può anche applicare una detrazione adeguata per spese di acquisizione non ammortizzate. Questo è giustificato dal fatto che lo stipulante si impegna solo per un anno e in questo periodo potrebbe non essere possibile ammortizzare tutte le spese di acquisizione.