Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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affianca la distribuzione dell’assicurazione deve considerare questi aspetti, seguendo così anche un’interpretazione di diritto privato dello speciale rapporto di consulenza basato sulla buona fede.

Nel valutare la sostenibilità finanziaria (lett. a), l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo deve informarsi sulla natura e l’ammontare del reddito regolare, sul patrimonio e sugli impegni finanziari attuali e futuri dello stipulante. Può basarsi sulle informazioni fornite dallo stipulante, come nel caso dell’indagine sulla capacità di rischio (lett. b), sulla situazione di vita e sugli obiettivi di investimento (lett. c), purché non ci siano indizi per ritenere che tali informazioni non corrispondono ai fatti (ad es. se l’autodichiarazione dello stipulante non concorda con le informazioni raccolte per verificare la plausibilità della transazione nel quadro degli accertamenti in materia di riciclaggio di denaro).

Capoverso 2

La disposizione precisa che le conoscenze e le esperienze della persona rappresentante hanno un ruolo fondamentale nella verifica dell’adeguatezza, perché sarà poi quest’assicurato a stipulare eventuali polizze di assicurazione sulla vita qualificate per la persona rappresentata.

Art. 129n Documentazione nell’assicurazione sulla vita qualificata

È ammessa una preparazione standardizzata della documentazione. Il termine di dieci giorni lavorativi deve essere inteso come riferito alla preparazione della documentazione, senza peraltro includere anche il suo termine di consegna allo stipulante.

Art. 129o Rendiconto nell’assicurazione sulla vita qualificata

È ammesso un allestimento standardizzato del rendiconto, purché siano rispettate le prescrizioni di legge, ad esempio permettendo allo stipulante di consultare i dati direttamente online. In ogni caso, la conservazione delle prove deve essere garantita con un supporto durevole.

Art. 129p Pubblicità relativa all’assicurazione sulla vita qualificata

Il foglio informativo di base è un documento a sé stante che deve essere chiaramente distinto dal materiale pubblicitario. Non deve quindi contenere riferimenti a materiale per il marketing. I materiali promozionali con informazioni specifiche sull’assicurazione sulla vita qualificata non devono contenere enunciati che contraddicono le indicazioni del foglio informativo di base o ne sminuiscono l’importanza. Nel materiale pubblicitario si deve far presente che esiste un foglio informativo di base, indicando anche le modalità per ottenerlo e l’indirizzo del sito Internet dell’offerente dell’assicurazione sulla vita qualificata (art. 39i cpv. 2 e 3 LSA).

Sulla scorta della regolamentazione della pubblicità di strumenti finanziari in vigore per tutti i fornitori di servizi finanziari secondo gli articoli 68 LSerFi e 95 OSerFi, una comunicazione su assicurazioni sulla vita qualificate è considerata pubblicità se è rivolta a stipulanti e si avvale di mezzi pubblicitari. In definitiva, la pubblicità deve servire ad offrire determinate assicurazioni sulla vita qualificate.

Così si esclude anche quanto di per sé non è considerato pubblicità: articoli scientifici o conferenze, spiegazioni o consulenze a stipulanti da parte di intermediari assicurativi, pubblicazioni sulla stampa specializzata o corsi di formazione ecc. Nel caso delle pubblicazioni, tuttavia, le sponsored publication possono in singoli casi essere qualificate come pubblicità se il loro contenuto serve a offrire determinate assicurazioni sulla vita qualificate. Questo viene precisato nel capoverso 2. Per rispettare l’obbligo di rendere riconoscibile come tale la pubblicità di assicurazioni sulla vita qualificate si può utilizzare un avviso apposito.

Art. 155 Restituzione di riserve di senescenza

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova LCA. L’articolo 35a capoverso 4 LCA recita ora: «Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge