Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Capoverso 4
Il capoverso stabilisce il principio che l’impresa di assicurazione deve disporre di riserve tecniche in grado di coprire in qualsiasi momento i valori di liquidazione. Questa norma è necessaria affinché il diritto alle prestazioni possa essere soddisfatto in ogni caso.
Capoverso 5
Questa norma afferma la necessaria trasparenza nei confronti dello stipulante. A tal fine, almeno una volta all’anno l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito all’ammontare del valore di liquidazione. Deve fornire la stessa informazione se lo stipulante ne fa richiesta e in caso di adeguamento del premio. Si deve infine tenere presente che i valori di liquidazione sottostanno all’obbligo di informazione precontrattuale (art. 3 cpv. 2 lett. f LCA).
(Capitolo 7: Riassicurazione)
Art. 181a
Questo articolo assegna alla FINMA la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione tecniche nel quadro delle prescrizioni del Consiglio federale. Ulteriori adeguamenti a livello di OS, ad esempio per quanto riguarda i derivati e le attività accessorie all’attività assicurativa, non devono essere fissati in questa sede, bensì direttamente negli articoli che disciplinano questi settori (ad es. art. 100 segg. OS e disposizioni di esecuzione dell’art. 11 LSA).
(Titolo settimo: Intermediazione assicurativa
Capitolo 1: Campo di applicazione e definizioni)
Le disposizioni in materia di intermediazione assicurativa vengono riviste in base alle nuove prescrizioni di legge. Ad alcuni articoli preesistenti è stato assegnato un nuovo numero, al fine di facilitare la leggibilità di questo titolo.
Art. 182 Attività all’estero
La disposizione corrisponde materialmente a quella vigente. Per ragioni di chiarezza, la rubrica è stata adattata e sono state anche apportate modifiche formali.
Art. 182a Intermediazione assicurativa
Capoverso 1
Partendo dalla dottrina e prassi attuali, il capoverso 1 precisa che fornire consulenza nonché proporre o eseguire altri lavori preparatori essenziali in relazione all’offerta o alla conclusione di contratti di assicurazione sono attività che rientrano nell’intermediazione assicurativa secondo l’articolo 40 capoverso 1 LSA. L’intermediazione assicurativa avviene solitamente nel Point of Sale, ma le relative attività possono svolgersi anche altrove lungo la catena di valore, a seconda del modello aziendale applicato. I termini «offrire» e «concludere» si riferiscono a persone fisiche e giuridiche che svolgono un ruolo attivo nella conclusione di un contratto di assicurazione, fornendo supporto o consulenza significativi agli stipulanti. Dipendenti senza responsabilità diretta nei confronti della clientela, che per esempio lavorano nel servizio di back office o alla reception o rispondono alle chiamate di stipulanti e le inoltrano agli intermediari assicurativi affinché forniscano consulenza, non rientrano nell’intermediazione assicurativa. Come nel diritto vigente, a questi dipendenti non si applica il termine intermediario e pertanto essi non sono soggetti ad alcun obbligo di formazione e perfezionamento per intermediari assicurativi secondo l’articolo 43 LSA.
Capoverso 2
Il punto centrale di questo capoverso è la neutralità tecnologica, perché «l’offerta o la conclusione» di contratti di assicurazione secondo il capoverso 1 può avvenire non solo nel contatto diretto con il cliente in presenza, ma anche in assenza, per esempio tramite un sito Internet,