Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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un’app per smartphone e altro ancora. Questo chiarimento corrisponde anche nel contenuto all’indirizzo della direttiva europea pertinente26.
L’elenco alle lettere a e b, non esaustivo, raccoglie i processi tipici delle cosiddette «piattaforme di comparazione» su Internet. Gli elementi dell’«offerta» e della «conclusione» sono contenuti in queste attività, che pertanto sono considerate attività di intermediazione assicurativa. La decisione se si tratti di un’intermediazione non vincolata o vincolata avviene in base alle definizioni generali dell’articolo 40 capoversi 2 e 3 LSA.
Capoverso 3
La disposizione circoscrive attività che per loro natura non sono ancora qualificabili come intermediazione assicurativa, per esempio la semplice trasmissione di dati e informazioni, senza che sia prestato alcun supporto alla conclusione del contratto di assicurazione. Così, secondo la prassi corrente, anche la semplice intermediazione di indirizzi può essere distinta dall’intermediazione assicurativa. La regolamentazione corrisponde anche alla normativa in vigore nell’UE. Non è altresì da qualificare come intermediazione assicurativa la semplice trasmissione di informazioni su prodotti assicurativi e dati di contatto di intermediari o imprese di assicurazione a persone interessate, purché esse non fruiscano anche di supporto alla conclusione del contratto di assicurazione. Anche in questi casi si tratta semplicemente di un’intermediazione di indirizzi, di un consiglio o di un apporto di clienti, purché l’attività di consulenza sia demandata a un intermediario o a un’impresa di assicurazioni.
Questo però non stabilisce se la trasmissione di dati sia giuridicamente ammissibile. Si devono ovviamente considerare eventuali prescrizioni legali, in particolare quelle relative alla protezione dei dati. Restano pertanto riservate le attività vietate nell’ambito della trasmissione di dati (ad es. senza il consenso o contro la volontà della persona interessata) o i divieti di acquisizioni a freddo.
Art. 182b Apparenza di attività di intermediazione non vincolata
Questo articolo definisce principalmente la fattispecie in cui una «piattaforma di confronto» dà l’impressione di offrire un’intermediazione non vincolata, ad esempio utilizzando espressioni come «indipendente» o «la migliore offerta sul mercato». Di regola, l’attività di tali «piattaforme di confronto» dovrebbe essere qualificata come intermediazione assicurativa non vincolata e sottostare all’obbligo di registrazione secondo l’articolo 41 LSA. Il capoverso 2, tuttavia, non contempla il semplice confronto di prodotti assicurativi, senza possibilità di una stipula.
Art. 182c Attività illecite e conflitti di interessi
Gli intermediari assicurativi devono sapere se sono vincolati o non vincolati, perché nel primo caso intrattengono (primariamente) un rapporto di fiducia con gli stipulanti (art. 40 cpv. 2 LSA) e sono soggetti all’obbligo di registrazione (art. 41 cpv. 1 LSA), nell’altro caso invece non lo sono. Inoltre, non possono essere vincolati e contemporaneamente non vincolati (art. 44 cpv. 1 lett. b LSA). Per l’obbligo di lealtà che sussiste nei confronti degli stipulanti, l’intermediario non vincolato è generalmente tenuto a posporre i propri interessi.
Il diritto vigente, all’articolo 183 capoverso 1 lettere c–e e capoverso 2 OS elenca gli intrecci di natura organizzativa, economica e personale con imprese di assicurazione (conflitti di interessi) per i quali un intermediario assicurativo già oggi non è considerato non vincolato e quindi, in base a una praesumptio iuris et de iure, risulta essere vincolato. La presente disposizione riprende questo elenco e, sulla base dell’articolo 45a capoverso 3 LSA, definisce come incompatibile con il rapporto di fiducia con gli stipulanti ogni comportamento legato a conflitti di interessi potenzialmente gravi e pertanto assolutamente illecito per gli intermediari assicurativi non vincolati.
Nel diritto vigente (art. 183 cpv. 1 lett. c OS), un intermediario assicurativo non vincolato non può collaborare o avere altri accordi con un’impresa di assicurazione che pregiudicano la sua
26 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L26/19)