Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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libertà di lavorare anche per altre imprese di assicurazione. Parimenti illecite, come nel diritto vigente (cfr. art. 183 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. a e b OS), sono partecipazioni reciproche dirette o indirette al capitale sociale superiori al 10 per cento o intrecci a livello personale tra l’intermediario non vincolato e un’impresa di assicurazione, tramite i quali sia possibile influenzare in altro modo l’andamento degli affari della controparte.

È importante rilevare che, come nel diritto vigente, le attività illecite summenzionate per l’intermediario assicurativo non comportano un divieto di svolgere attività di intermediazione, ma fanno di per sé presumere in modo inconfutabile che egli agisce come intermediario vincolato.

Gli intermediari assicurativi devono comunicare i conflitti di interessi (art. 45a cpv. 2 LSA) sostanzialmente secondo le stesse modalità delle imprese di assicurazione (cpv. 2).

(Capitolo 2: Registro)

Art. 182d Contenuto

La disposizione in vigore (art. 187) rimane sostanzialmente invariata. Viene adattata alla disposizione di legge secondo cui gli intermediari assicurativi non vincolati ora intrattengono esplicitamente un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nel loro interesse (art. 40 cpv. 2 LSA). Quindi, per definizione, non possono rappresentare imprese di assicurazione, al contrario degli intermediari assicurativi vincolati, che secondo la legge ancora in vigore possono iscriversi volontariamente nel registro. Anche il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare contemporaneamente come intermediari vincolati e non vincolati (art. 44 cpv. 1 lett. b LSA) rende necessario un adeguamento.

Art. 183 Obbligo di registrazione

Questo articolo precisa che l’obbligo di iscrizione per gli intermediari assicurativi non vincolati secondo l’articolo 41 capoverso 1 LSA sussiste sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. I dipendenti che offrono o concludono contratti di assicurazione per conto del proprio datore di lavoro sono contrassegnati in modo specifico dalla FINMA nel registro. Questo corrisponde all’odierna prassi della FINMA.

L’attuale articolo 183 sull’obbligo di iscrizione può essere sostanzialmente abrogato. Serviva a distinguere tra attività d’intermediazione vincolata e non vincolata e il relativo obbligo o diritto d’iscrizione nel registro della FINMA. Questa distinzione, già attuata a livello di legge (art. 40 cpv. 2 e 3 e 44 cpv. 1 lett. b LSA) con la revisione della LSA, viene concretizzata nel nuovo articolo sulle attività illecite (art. 182c AP-OS). Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono ora un rapporto di fiducia con gli stipulanti. Solo questo aspetto è determinante ai fini della distinzione dagli intermediari vincolati. Un’iscrizione su base volontaria degli intermediari vincolati nel registro della FINMA non è più prevista dalla legge.

Art. 184 Domanda di registrazione

Le indicazioni e i documenti da presentare sono elencati nel nuovo allegato 4. La FINMA verifica che il richiedente goda di una buona reputazione e garantisca l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge (art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Se non le fosse possibile svolgere tale verifica sulla base delle indicazioni e dei documenti menzionati, in singoli casi può richiedere ulteriori documenti probatori. Per esempio, indicazioni e documenti relativi agli intrecci di natura organizzativa, personale o finanziaria tra il richiedente e l’impresa di assicurazione.

I dettagli tecnici del processo di registrazione, ad esempio le interfacce per il caricamento dei documenti, sono disciplinati dalla FINMA in un’ordinanza.

Art. 185 Modifica di fatti sostanziali

La disposizione corrisponde all’attuale articolo 189. Ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LFINMA, gli assoggettati alla vigilanza devono notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza. Ciò include, in particolare, ogni mutamento