Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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dei fatti su cui si fonda la registrazione. Pertanto, come nel diritto vigente, non è necessario un elenco non esaustivo. Le modifiche ai capoversi 2 e 3 sono di natura linguistica.
Capitolo 3: Condizioni dell’attività di intermediazione
Art. 186 Sede, domicilio o succursale
Capoverso 1
La disposizione concretizza l’obbligo per gli intermediari assicurativi non vincolati di avere la sede, il domicilio o una succursale in Svizzera.
Dal punto di vista della legislazione in materia di vigilanza, è sufficiente che in seguito a tale obbligo il datore di lavoro sia tangibile in Svizzera.
Capoverso 2
Questo capoverso specifica che i dipendenti di un intermediario assicurativo non affiliato che offrono o concludono contratti di assicurazione in suo nome, non devono necessariamente avere il domicilio in Svizzera. Sono però tenuti a svolgere la loro attività di intermediazione in loco in Svizzera.
Capoverso 3
Deroghe all’obbligo di cui al presente articolo sono da interpretare in modo restrittivo. Non si capisce per quale ragione la Svizzera dovrebbe aprire l’accesso al mercato in assenza di reciprocità. Questo è ipotizzabile solo se esiste un diritto di reciprocità o un trattato internazionale, come l’accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa27.
Art. 187 Requisiti personali
L’integrazione proposta stabilisce che se gli intermediari assicurativi hanno forma di persona giuridica, anche le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione nonché le persone che detengono una partecipazione qualificata nell’intermediario assicurativo devono adempiere i requisiti personali.
Art. 188 Requisiti posti al governo d’impresa
Capoverso 1
A garanzia ’dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA e della buona reputazione secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera b LSA, gli intermediari assicurativi non vincolati devono ora osservare determinati standard minimi in materia di corporate governance.
Capoverso 2
Questi standard minimi variano in base a dimensioni, complessità e forma giuridica dell’intermediario e anche a seconda del tipo d’intermediazione assicurativa offerta e dei rischi correlati. In virtù del principio di proporzionalità, questi standard sono meno ampi di quelli per le imprese di assicurazione assoggettate. In ogni caso, però, è necessario che ci sia una chiara attribuzione di compiti, competenze e linee gerarchiche (lett. a). Le attività operative devono essere separate dalle attività di controllo (lett. b). Importante è anche una documentazione adeguata, in particolare per quanto riguarda l’attuazione dell’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA (lett. c). Devono poi essere definiti principi, processi e strutture per garantire che l’intermediario assicurativo non vincolato adempia le leggi, le norme in materia di vigilanza e le prescrizioni interne (lett. d). Infine si devono definire anche i requisiti posti a tutti i dipendenti che svolgono intermediazione di contratti di assicurazione come parti contraenti con mandato, assoggettandoli a meccanismi di controllo per affrontare i rischi che in tale ambito potrebbero influire sull’intermediario assicurativo non vincolato (lett. f).