Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Le prescrizioni relative alla configurazione degli standard minimi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti per legge e tengono conto delle capacità e conoscenze più importanti. Questi criteri sono utilizzati dalla FINMA per il riconoscimento degli standard minimi conformemente all’articolo 7 capoverso 3 LFINMA o servono come prescrizione nel caso in cui il Consiglio federale debba intervenire, ad esempio nel caso risultassero lacune negli standard minimi. Gli standard minimi riconosciuti dalla FINMA diventano vincolanti per il settore assicurativo o per parti di esso (ad es. sono ipotizzabili standard minimi diversi per intermediari vincolati e non vincolati). Se la FINMA giunge alla conclusione che uno standard minimo presentato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti, esso dovrà essere opportunamente migliorato.
Se giustificato da motivi oggettivi, per attività o requisiti diversi dei rami assicurativi è possibile adottare standard minimi differenti, tenendo conto del succitato obiettivo di tutela nonché delle già menzionate capacità e conoscenze.
La formazione serve ad acquisire le capacità e conoscenze necessarie e quindi la prima autorizzazione all’esercizio della professione. La formazione continua serve a conservare la propria professionalità, a specializzarsi e aggiornarsi (rinnovo della certificazione).
Capoverso 2
Questo capoverso specifica gli standard minimi relativi alle capacità e conoscenze di base che tutti gli intermediari devono acquisire. È chiaro che queste capacità e conoscenze possono differire in termini di profondità e ampiezza del sapere, a seconda dei requisiti. Si pensi ad esempio al caso di garagisti che si limitano a procurare assicurazioni dei veicoli a motore o di intermediari che operano esclusivamente nel ramo dell’assicurazione malattia. In questi casi, la conoscenza dei prodotti di altri rami assicurativi, per esempio dell’assicurazione sulla vita, riveste solo un’importanza secondaria e lo standard minimo può adeguatamente tenerne conto. Rispetto a un ipotetico caso normale, in singoli casi per l’attività d’intermediazione risultano limitazioni che ovviamente comportano una corrispondente circoscrizione del campo di attività consentito.
Capoverso 3
Come nel diritto vigente, l’adempimento degli standard minimi della formazione di intermediari deve essere comprovato dal superamento di un esame. Questo permette una verifica obiettiva, affidabile e valida delle capacità e conoscenze. La formazione continua può essere comprovata anche da attività didattiche documentate, come già avviene nel settore delle assicurazioni private. La configurazione concreta deve essere fissata negli standard minimi. L’attuale capoverso 3 dell’articolo 184 può essere abrogato definitivamente, poiché negli standard minimi si dovrà disciplinare l’equivalenza di altri certificati professionali comprovanti la formazione e la formazione continua.
Art. 190a Riconoscimento degli standard minimi
Il controllo che gli standard della formazione continua siano rispettati viene aggiunto come nuova attività. Ragionevolmente, come nel caso degli esami, questo compito è demandato alle organizzazioni di categoria, i cui standard minimi sono stati riconosciuti dalla FINMA.
Le organizzazioni di categoria possono affidare a terzi lo svolgimento degli esami e il conferimento dei diplomi.
L’esternalizzazione degli esami corrisponde a una pratica collaudata dall’ultima revisione dell’OS nel 2005 e costituisce uno sgravio per l’autorità di vigilanza. L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA) esamina ogni anno circa 2000 futuri intermediari assicurativi (esami scritti e orali).
Capitolo 4: Rapporto e obbligo d’informare
Art. 190b