Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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La nuova disposizione concernente il rapporto è tesa a migliorare le basi informative per la sorveglianza continua, quindi anche l’efficacia della vigilanza esercitata dalla FINMA a tutela degli assicurati. Gli indicatori e le informazioni rilevanti in merito all’attività degli intermediari assicurativi non vincolati servono alla FINMA per rafforzare la vigilanza sugli abusi, ma anche per sviluppare quella basata sui dati. Il capoverso 3 conferisce alla FINMA la competenza di disciplinare autonomamente i dettagli tecnici concernenti il rapporto, quindi anche stabilire la data di riferimento del rapporto annuale. In generale la FINMA riesce così a tenere il passo degli sviluppi tecnologici ed elaborare gli indicatori e le informazioni che le sono pervenuti con un grado elevato di automazione. Dalle possibilità offerte dalla digitalizzazione si attendono incrementi di efficienza. Di norma gli intermediari assicurativi non vincolati dispongono delle informazioni e degli indicatori da predisporre già come dati grezzi che servono a dirigere l’attività di intermediazione. La portata dell’obbligo di presentare un rapporto, limitato agli indicatori e alle informazioni rilevanti, è dunque proporzionata e, nella maggior parte dei casi, comporta un onere relativamente modesto per gli intermediari assicurativi non vincolati.

Art. 190c

La disposizione corrisponde all’attuale articolo 190.

(Titolo ottavo: Gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi

Capitolo 1: Gruppi assicurativi

Sezione 2: Gestione dei rischi)

Art. 195 cpv. 3

Il requisito si riferisce all’istituzione di una funzione attuariale anche a livello di gruppo, con responsabilità per tutto il gruppo. Questo corrisponde ai requisiti secondo gli standard internazionali IAIS. Il riferimento all’articolo 24 LSA non riguarda la persona dell’attuario responsabile. Le imprese di assicurazione hanno libertà d’azione per quanto concerne l’assegnazione del personale alla funzione attuariale. L’istituzione di tale funzione serve soprattutto a garantire riserve sufficienti sotto il profilo attuariale per l’intero gruppo assicurativo.

Titolo prima dell’art. 197a

Sezione 2a: Strumenti della sorveglianza dei gruppi

Osservazioni preliminari sugli art. 197a–197e

Nell’ambito del piano di stabilizzazione, le norme applicabili ai singoli istituti secondo l’articolo 22a LSA e le disposizioni esecutive dell’OS si applicano anche ai gruppi (cfr. art. 67 cpv. 4 LSA).

Inoltre, le seguenti disposizioni per la sorveglianza di gruppi secondo l’articolo 204 OS si applicano per analogia anche alla sorveglianza dei conglomerati assicurativi.

Art. 197a Elaborazione del piano di liquidazione

Tenendo conto in egual misura degli interessi della vigilanza e del settore, l’articolo disciplina la competenza della FINMA a elaborare un piano di liquidazione. L’autorità di vigilanza necessita in questo caso di un margine discrezionale maggiore per poter tenere conto del singolo caso e delle circostanze. I requisiti per un piano di liquidazione non devono essere talmente restrittivi da impedire alla FINMA di elaborarne uno ad hoc, se lo ritiene opportuno. In particolare, l’elaborazione di un piano di liquidazione dovrebbe essere possibile anche per motivi che difficilmente possono essere contemplati a livello normativo. D’altra parte, è interesse legittimo di un gruppo assicurativo avere massima contezza delle condizioni che potrebbero sottoporlo a un piano di liquidazione e ai relativi obblighi di collaborazione e informazione. In questo senso, la disposizione contiene requisiti per l’elaborazione di un piano di liquidazione che si