Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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rifanno a quelli dell’articolo 98c AP-OS per piani di stabilizzazione di singoli istituti, ma concede alla FINMA una flessibilità adeguatamente maggiore nell’ambito dei gruppi. L’elaborazione di un piano di liquidazione non è di per sé un indicatore della rilevanza sistemica dell’impresa. Eventuali piani di stabilizzazione esistenti devono certamente essere considerati nel piano di liquidazione, ma non necessariamente essere usati come punto di partenza per impostarne il contenuto. Naturalmente, la FINMA non richiederà informazioni sul piano di liquidazione che siano già contenute in un piano di stabilizzazione. Il gruppo o conglomerato viene ovviamente coinvolto nella definizione e verifica della strategia di liquidazione.

Art. 197b Rielaborazione del piano di liquidazione

A livello internazionale, questa norma deve essere considerata contestualmente al ComFrame28 12.3.b e al Resolvability Assessment con cui si afferma un corrispondente obbligo di verifica. La FINMA dispone di un certo margine discrezionale per definire la frequenza dei controlli, fin d’ora è comunque chiaro che non sarà necessario controllare i piani ogni anno.

Art. 197c Rapporto

Per quanto riguarda il rapporto, in linea di principio si rimanda alle precedenti spiegazioni sui piani di liquidazione contenute nell’articolo 98e AP-OS. Sussiste una dipendenza, in quanto tali piani sono temporalmente successivi ai piani di liquidazione.

Art. 197d Sistema d’informazione a livello di gruppo

A livello internazionale, il sistema d’informazione di un gruppo deve essere in grado di fornire informazioni per tre evenienze: preparazione del Resolution Plan, esecuzione del Resolvability Assessment, attuazione della Resolution (cfr. ComFrame 12.3.c). È fondamentale che il contenuto materiale delle informazioni soddisfi questi requisiti; gli assicuratori non sono tenuti a introdurre un altro sistema informativo unitario.

Art. 197e Gruppi assicurativi operanti a livello internazionale

Anche il contenuto di questa disposizione si basa sugli standard internazionali e sulle procedure consolidate contenute nel ComFrame.

Osservazioni sugli art. 198– 198c

I nuovi articoli 198–198c riguardano il SST di gruppo e corrispondono alle disposizioni attuali, anche se singoli punti contenuti nei numeri marginali 193–19 della circolare FINMA 2017/3 6 sono stati portati a livello di OS.

Art. 198 Determinazione e rapporto

Rispetto all’attuale articolo 198 OS il capoverso 1 resta invariato, a eccezione dell’adeguamento dei riferimenti. I capoversi 2 e 3 riprendono senza modifiche il contenuto degli attuali numeri marginali 195 e 196 della circolare FINMA 2017/3.

Le disposizioni per la singola impresa di assicurazione si applicano per analogia anche ai gruppi assicurativi. In altri termini, una norma è applicata ai gruppi assicurativi ogniqualvolta essa risulti appropriata per la natura della fattispecie, quindi soprattutto per la determinazione della solvibilità e il relativo rapporto nonché per le misure e gli interventi (art. 51-53 AP-OS). Peraltro, non tutte le misure destinate a imprese di assicurazione in quanto enti giuridici (come la revoca dell’autorizzazione) sono possibili, perché la holding di un gruppo assicurativo per sua natura non dispone di un’autorizzazione a esercitare l’attività di assicurazione. Viceversa, le altre misure di protezione previste dall’articolo 51 LSA sono certamente applicabili a livello di gruppo, in particolare per garantire che esso disponga di una sufficiente solvibilità a tale livello. Il riferimento per analogia va inteso anche come fattispecie completiva di tutte le varianti

28 Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups del novembre 2011, consultabili all’indirizzo www.iaisweb.org.