Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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società del gruppo. In questo modo si impedisce che da un gruppo defluiscano risorse finanziarie legate a strumenti di capitale assorbenti il rischio, nonostante il gruppo, e come sua rappresentante la più alta società, non soddisfi più il SST consolidato o sussista un rischio di insolvenza;
─ lettera c: disciplina la fattispecie in cui gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano garantiti da un’altra società del gruppo. In questo caso si deve allora garantire che gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano considerati nella determinazione del sovraindebitamento della società emittente del gruppo (lett. c) o impedire contrattualmente un deflusso di risorse finanziarie dal gruppo tramite tacitazione dei creditori di strumenti di capitale assorbenti il rischio;
─ lettera d: disciplina infine la fattispecie in cui gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono garantiti da altre società del gruppo. Integrando la costellazione esposta alla lettera c, in questo caso si presuppone anche che le garanzie degli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano considerate nella determinazione del sovraindebitamento della società del gruppo garante.
Art. 216c Disposizioni transitorie della modifica del [...]
Capoverso 1
Il nuovo diritto afferma il sistema di strumenti di capitale assorbenti il rischio in Tier 1 e Tier 2. In merito al computo, il regime transitorio applica una ponderazione di interessi per quanto concerne il mantenimento degli strumenti di assorbimento del rischio approvati con il diritto anteriore e l’introduzione della nuova e migliorata legislazione in materia. Si tiene conto del fatto che gli strumenti attuali non possono essere eliminati immediatamente senza una perdita di fiducia, ovvero che rifinanziamenti di questa portata possono essere realizzati a breve termine solo con svantaggi probabilmente significativi per le imprese di assicurazione.
Il nuovo diritto è applicato solo a strumenti di nuova emissione. Con il rimborso di uno strumento esistente viene meno anche una legittima fiducia in tale quota del portafoglio. Il mantenimento degli strumenti esistenti viene peraltro limitato anche in termini assoluti mediante un periodo transitorio fisso di 10 anni dall’entrata in vigore della nuova OS. Altrimenti il nuovo diritto non potrebbe essere introdotto entro un termine ragionevole. In casi motivati la FINMA può prorogare questo termine. In questo modo è possibile evitare casi di rigore.
Capoverso 2
In regime transitorio, la disposizione tratta gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in caso di risanamento con conversione e riduzione dei crediti di cui all’articolo 52d capoverso 4 LSA come nel capoverso 1, uniformando così la normativa per il passaggio ai nuovi strumenti.
Capoverso 3
La disposizione si basa sulla guida pratica per l’elaborazione del rapporto SST 2022 nell’edizione del 28 ottobre 2021 e prevede che la prassi sia applicabile sino alla fine del 2025.
Capoverso 4
Un periodo transitorio di tre anni deve consentire a tutte le imprese di assicurazione una transizione armoniosa verso il nuovo diritto sul patrimonio vincolato, a prescindere dal fatto che abbiano già presentato una richiesta conformemente all’articolo 79 capoverso 1 AP-OS. Tuttavia, una volta entrato in vigore il nuovo diritto, sarà possibile aggiungere nuovi valori al patrimonio vincolato solo a determinate condizioni.
Capoverso 5
Alla FINMA viene conferita la facoltà di accordare termini transitori più estesi a favore (ma non a carico) delle imprese di assicurazione. Questa disposizione serve soprattutto a evitare che le imprese di assicurazione che, giustamente fiduciose nella regolamentazione vigente, hanno