Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

che altrimenti non sarebbero contemplate. Questo riguarda, per esempio, gli articoli 37 e 38 AP-OS per strumenti di capitale che assorbono il rischio a livello di gruppo. Per analogia, qui si intende che i requisiti a livello di gruppo si applicano anche al SST granulare.

Art. 198a cpv. 1 e 1bis

La disposizione corrisponde a quella attuale, sia pure con piccoli adattamenti linguistici e concettuali. È stato aggiunto il capoverso 1bis, che corrisponde a una parte del numero marginale 193 della circolare FINMA 2017/3.

Art. 198b cpv. 5

L’articolo contiene ora un capoverso 5, tratto dal numero marginale 194 della circolare FINMA 2017/3, nel cui numero marginale 190 è stato introdotto il termine «unità granulare» per designare, a seconda dell’applicabilità, un’unità giuridica o un cluster.

Art. 198d Strumenti di capitale assorbenti il rischio

Secondo la prassi corrente, gli strumenti di capitale che assorbono il rischio sono emessi anche da gruppi assicurativi e in tal caso i requisiti di cui al vigente articolo 22a OS sono applicati per analogia. L’articolo 198d AP-OS codifica questa prassi. L’obiettivo è quello di promuovere la chiarezza e la certezza del diritto.

Capoverso 1

La disposizione riguarda la costellazione in cui gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono emessi da una società svizzera soggetta all’obbligo SST e appartenente a un gruppo assicurativo soggetto anch’esso come società (SST singolo) all’obbligo SST.

Alle lettere a–c viene chiarita l’interpretazione dei requisiti per il computo a livello di gruppo:

─ lettera a: i requisiti di cui all’articolo 37 AP-OS devono essere soddisfatti dalla società del gruppo emittente;

─ lettera b: anche i trigger di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c AP-OS si riferiscono al quoziente SST del SST di gruppo consolidato e al rischio di insolvenza della più alta società del gruppo. In questo modo si impedisce che da un gruppo defluiscano risorse finanziarie legate a strumenti di capitale assorbenti il rischio, nonostante il gruppo, e come sua rappresentante la più alta società, non soddisfi più il SST consolidato o sussista un rischio di insolvenza;.

─ lettera c: se gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono garantiti da altre società del gruppo, il rischio di insolvenza (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. c AP-OS) si riferisce anche a tali società ed è assicurato che le garanzie degli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano considerate per determinare il sovraindebitamento della società del gruppo che funge da garante. Con questo si intende escludere la possibilità che in caso di garanzia si arrivi a un sovraindebitamento della società garante.

Capoverso 2

Regola la costellazione in cui gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono emessi da una società di un gruppo assicurativo non soggetto all’obbligo SST. Il computo nel SST di gruppo consolidato del gruppo assicurativo è possibile con l’approvazione della FINMA, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a-d:

─ lettera a: precisa che in questo contesto di gruppo, i requisiti di cui all’articolo 37 AP-OS si riferiscono alla società emittente del gruppo. Logicamente, il trigger della revoca dell’autorizzazione si applica se la società emittente del gruppo ha un’autorizzazione ad esercitare l’attività di assicurazione;

─ lettera b: anche i trigger di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c AP-OS si riferiscono al quoziente SST del SST di gruppo consolidato e al rischio di insolvenza della più alta