Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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investito in valori patrimoniali, siano costrette a «vendite forzose» economicamente svantaggiose e inammissibili. Si pensi in particolare a ipoteche presso imprese di assicurazione senza che esista per esse un elenco di valori adeguati applicabili. Con un’apposita autorizzazione della FINMA, queste imprese di assicurazione non avrebbero bisogno di disdire o cedere le ipoteche anche dopo la scadenza del periodo transitorio ordinario.

Capoverso 6

Affinché anche per gli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro di cui all’articolo 42 LSA l’autorità di vigilanza possa disporre delle indicazioni e dei documenti necessari, essi devono fornire una documentazione addizionale. A tal fine è concesso un adeguato periodo transitorio di sei mesi.

Per le nuove registrazioni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, il requisito deve essere soddisfatto nel corso del processo di registrazione.

Capoverso 7

Già oggi gli intermediari assicurativi non vincolati attestano la loro qualifica professionale con il superamento di un esame o presentando un certificato di pari valore (art. 184 OS). Ai sensi di una garanzia dei diritti acquisiti, si ritiene corretto e appropriato riconoscere esami di questo tipo superati da intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro secondo l’articolo 42 LSA al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente ordinanza. Gli attestati di formazione restano riservati e non sono inclusi in questa garanzia dei diritti acquisiti.

(Allegati)

Allegato 2 (Categorizzazione delle imprese di assicurazione)

Si rimanda ai precedenti commenti all’articolo 1a capoverso 2.

Allegato 3 (Expected shortfall)

L’expected shortfall (precedente allegato 2) è spostata nell’allegato 3. Si rimanda inoltre ai precedenti commenti all’articolo 36.

Allegato 4 (Informazioni e documenti da fornire per la domanda di registrazione)

Si rimanda ai precedenti commenti all’articolo 184.

Allegato 5 (Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: ampiezza, lingua e presentazione grafica)

Numero 1 Prescrizioni formali

Tutte le direttive elencate qui di seguito servono a soddisfare il requisito di comparabilità tra le assicurazioni sulla vita qualificate di cui all’articolo 39c capoverso 1 LSA. Il foglio informativo di base deve essere breve, conciso e facilmente comprensibile.

Numero 2 Modello

Gli emittenti di assicurazioni sulla vita qualificate devono rispettare l’ordine di successione e i titoli delle sezioni prescritti nel modello. Per l’ordine di successione delle indicazioni all’interno delle singole sezioni, la lunghezza delle stesse e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni.

Numero 3 Indicazioni sul genere di prodotto