Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Questo numero prescrive quali informazioni deve contenere la sezione «Che genere di prodotto è?» del foglio informativo di base. Diversamente dall’allegato 9 OSerFi, nel ramo assicurativo si può fare a meno di descrivere la forma giuridica dell’assicurazione sulla vita qualificata, poiché si tratta sempre di un contratto di assicurazione secondo la LCA e come tale interamente soggetto al diritto svizzero, inclusi gli strumenti finanziari che possono essere oggetto delle opzioni di investimento dell’assicurazione sulla vita qualificata.

Secondo il numero 3.2 devono essere fornite le informazioni essenziali sulle prestazioni offerte dall’assicurazione sulla vita qualificata, compresi gli eventi che ne determinano l’erogazione. Se le prestazioni di rischio assicurate e i premi di rischio dipendono dalla performance effettiva dell’investimento, lo stipulante deve essere chiaramente messo al corrente dei possibili effetti negativi di tale dipendenza (lett. a).

Secondo il numero 3.3, si devono descrivere il genere e le caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti al processo di risparmio. Ampiezza e contenuto di questa descrizione si basano in linea di principio sulle disposizioni pertinenti per strumenti finanziari secondo la LSerFi (cfr. allegato 9 n. 3.2.1 OSerFi). Tuttavia, è necessario tenere in debito conto le particolarità degli affari con assicurazioni sulla vita qualificate. Secondo la lettera c, si devono soprattutto fornire dichiarazioni concernenti le garanzie o le cauzioni nel processo di risparmio e informazioni sui garanti e i fornitori di protezione del capitale. È possibile rimandare al foglio informativo di base eventualmente disponibile per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi.

Secondo il numero 3.4, i dati relativi a destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato sono facoltativi, analogamente al foglio informativo di base sugli strumenti finanziari secondo la LSerFi.

Numero 4 Indicazioni sul profilo di rischio del processo di risparmio

Questo numero stabilisce quali informazioni deve contenere la sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» del foglio informativo di base.

Va sottolineato che, analogamente alle indicazioni sul profilo di rischio del prodotto contenute nel foglio informativo di base per strumenti finanziari secondo la LSerFi (cfr. allegato 9 n. 4 OSerFi), ma in deroga alla normativa europea vigente, si è rinunciato all’obbligo di specificare un indicatore di rischio. La rinuncia a tale obbligo è appropriata, perché nel caso di assicurazioni sulla vita qualificate, il calcolo dell’indicatore di rischio può portare a risultati distorti e indurre in errore gli stipulanti. In particolar modo, data la struttura modulare dell’assicurazione sulla vita qualificata e la possibilità di scegliere liberamente la strategia di investimento, ossia la gamma di strumenti finanziari sottostanti al processo di risparmio, l’indicatore di rischio non può essere specificato esattamente, ma fornito solo come intervallo di valori.

Neppure la presentazione di uno scenario di stress, oggetto di discussione anche nell’UE, è richiesta.

Date le caratteristiche peculiari dell’assicurazione sulla vita qualificata, a differenza degli strumenti finanziari secondo la LSerFi, nel numero 4.3 si rinuncia all’esposizione di scenari di performance. È sufficiente spiegare in modo facilmente comprensibile qual è la perdita massima che lo stipulante può subire investendo in un’assicurazione sulla vita qualificata ed eventualmente il rendimento massimo che può ottenere. Gli scenari di performance devono essere forniti con la proposta di prodotto concreta in base all’articolo 129b AP-OS (informazioni specifiche sul prodotto di assicurazione sulla vita qualificata). Gli stipulanti devono essere informati di conseguenza.

Numero 5 Costi complessivi

Questo numero specifica le indicazioni da fornire nella sezione «Quali sono i costi?».