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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 9 pagine

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riportare entro 25 giorni lavorativi il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d’esercizio (art. 4 cpv. 4) nel sistema di informazione e documentazione;

b. destinati al deposito intermedio presso un’altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l’impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;

c. raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;

d. destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.

Art. 7 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 2

1Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni:

b. il codice e la designazione dei rifiuti secondo l’elenco dei rifiuti;

c. il numero generato dal sistema di informazione e documentazione per la consegna dei rifiuti in Svizzera.

2L’etichetta non è necessaria se i rifiuti speciali non devono essere documentati.

Art. 9 Domanda d’autorizzazione

1La domanda d’autorizzazione deve comprendere indicazioni:

a. sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento;

b. sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti;

c. sul tipo di smaltimento previsto;

d. sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l’impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.

2La domanda deve essere creata e trasmessa nel sistema di informazione e documentazione.

Art. 10 cpv. 4

4L’autorità cantonale documenta l’esame della domanda d’autorizzazione nel sistema di informazione e documentazione.