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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 9 pagine

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Art. 11 rubrica nonché cpv. 1, 2, 4 e 5

Controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti soggetti a obbligo di documentazione

1A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione, prima di confermare l’avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione, le imprese di smaltimento verificano se:

a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;

b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate nel sistema di informazione e documentazione.

2Le imprese di smaltimento devono riportare nel sistema di informazione e documentazione le indicazioni richieste secondo l’allegato 1; d’intesa con l’azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erronee.

4Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate nel sistema, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. L’impresa di smaltimento riporta le indicazioni necessarie nel sistema di informazione e documentazione. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.

5Le imprese di smaltimento devono confermare l’avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione entro 25 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’azienda fornitrice.

Art. 12 Obblighi di notifica

1Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di documentazione per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale le seguenti indicazioni relative a tali rifiuti:

a. il proprio numero d’esercizio;

b. i codici e le quantità annue dei rifiuti ricevuti e i codici dei metodi di smaltimento cui sono stati sottoposti;

a. la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d’esercizio dell’impresa di smaltimento cui sono stati trasferiti.

2La notifica nel sistema di informazione e documentazione deve avvenire entro 25 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile.

Titolo prima dell’articolo 13