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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 9 pagine
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Art. 24 cpv. 3
3L’impresa di smaltimento inoltra la richiesta di un consenso secondo il capoverso 2 nel sistema di informazione e documentazione.
Art. 31 cpv. 2, cpv. 3 e 4 frasi introduttive, cpv. 4bise cpv. 5 lett. c
2L’UFAM mette a disposizione nel sistema di informazione e documentazione i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.
3Chi dispone l’esportazione di rifiuti deve:
4Chi dispone l’importazione di rifiuti deve provvedere affinché:
4bisChi dispone il transito di rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.
5Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nel sistema di informazione e documentazione e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
Art. 40 cpv. 1 e 2
1I Cantoni inseriscono nel sistema di informazione e documentazione, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.
2Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di documentazione e di notifica.
Art. 41 Sistema di informazione e documentazione
1L’UFAM gestisce un sistema di informazione e documentazione per l’esecuzione elettronica dei processi e per la registrazione e il trattamento dei dati secondo la presente ordinanza.
2Nel sistema di informazione e documentazione, emana decisioni e trasmettere comunicazioni. Le decisioni di respingimento di domande di autorizzazione all’esportazione sono inviate ai destinatari in forma cartacea.
Art. 44
Abrogato