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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine
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qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro tre (3) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.
d) Le risposte devono essere motivate.
e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.
ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
In Svizzera:
9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per
la formazione, la ricerca e l’innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
In Québec:
9.2 Il richiedente può chiedere al Consiglio d’amministrazione la revisione
della decisione adottata dal segretario dell’ordine professionale che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
9.3 L’autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della
riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta di comprovare l’invio.
9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve
inviarle all’autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
Il Consiglio d’amministrazione esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
9.5 La decisione del Consiglio d’amministrazione è definitiva e deve essere
trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta di comprovare l’invio.