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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine

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LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

E

L’ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DU QUÉBEC (« l’OTIMROEPMQ »),

denominati qui di seguito «le Parti»,

CONSIDERATA l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito «l’Intesa») firmata il XX/XX/XXXX;

CONSIDERATO che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’OTIMROEPMQ, legalmente costituito in virtù della Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysique médicale du Québec (RLRQ, c. T-5), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;

CONSIDERATI i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radiooncologia o tecnico di radiologia medica richieste nei territori della Svizzera e del Québec;

CONSIDERATO che le persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica nel territorio del Québec devono ottenere un permesso specifico per ognuna delle specializzazioni menzionate mentre in Svizzera la formazione è comune a tutte e tre le specializzazioni;