Progetto

Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

c) se necessario, un attestato che certifica l’adempimento del tirocinio di adattamento svolto in Québec; la ricerca del tirocinio di adattamento spetta al richiedente, l’OTIMROEPMQ non si assume alcuna responsabilità né per la ricerca né per quanto riguarda la disponibilità di un tirocinio;

d) un attestato che certifica l’adempimento della formazione avente per oggetto il quadro giuridico, l’etica e la deontologia;

e) una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione in Québec, come stabilito all’articolo 35 della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

f) un documento d’identità;

g) un attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radio-oncologia o della medicina nucleare e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio di tale professione né misure disciplinari o di altro tipo;

h) una dichiarazione d’onore in cui il richiedente certifica di non essere a conoscenza di nessuna dichiarazione di colpevolezza criminale o penale nei suoi confronti e di nessuna causa disciplinare, criminale o penale in corso contro di lui che possa portare a una condanna o a una sanzione con potenziali conseguenze sulla sua iscrizione all’ordine professionale.

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa.

a) L’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.

b) Le autorità competenti esaminano nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica.

c) In ogni caso, l’autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle