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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine

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ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

In Québec:

6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento descritte negli

articoli 5.4-5.6 riceve da parte dell’autorità competente quebecchese autorizzazione legale all’esercizio della professione pertinente ovvero tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare oppure tecnico di radio-oncologia nel territorio del Québec.

6.2 L’autorizzazione presenta le seguenti caratteristiche.

6.2.1 Il titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (cap. T-5) soltanto nel settore della medicina nucleare.

6.2.2 II titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini in radiologia può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (cap. T-5) soltanto nel settore della radiologia. Tuttavia, i permessi di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciati ai tecnici in radiologia medica prima del 1° dicembre 2022 saranno limitati in modo tale da escludere il settore della diagnostica ecografica.

6.2.3 Il titolare di un permesso di tecnico di radio-oncologia può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (cap. T-5) soltanto nel settore della radiooncologia.

6.3 In virtù di un permesso restrittivo temporaneo rilasciato in applicazione

dell’articolo 42.1 del Code des professions (RLRQ, c. C-26), il richiedente che non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 6.1 può svolgere le attività professionali stabilite dall’ordine professionale, rispettando le condizioni di quest’ultimo, fino all’adempimento, qualora necessario, dei provvedimenti di compensazione di cui agli articoli 5.4-5.6.

In Svizzera:

6.4 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte

dell’autorità competente svizzera una decisione di riconoscimento parziale, limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radiooncologia o della medicina nucleare, rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera, che stabilisce l’equivalenza parziale del titolo quebecchese con il diploma di tecnico di radiologia medica SSS.