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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine
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6.5 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione si basa direttamente
sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.
ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
In Svizzera:
7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche
professionali al seguente indirizzo:
Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Professioni sanitarie
Werkstrasse 18
3084 Wabern
7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla
Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:
a) una copia autenticata del diploma;
b) una copia autenticata del permesso rilasciato dall’ OTIMROEPMQ;
c) un documento d’identità.
In Québec:
7.3 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche
professionali al seguente indirizzo:
Secrétaire de l’OTIMROEPMQ
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo.
7.4 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire
all’autorità competente quebecchese i seguenti documenti:
a) una copia autenticata del diploma che conferisce l’autorizzazione legale all’esercizio della professione in Svizzera;
b) se necessario, un certificato di lavoro con il timbro dell’istituto e una descrizione dell’esperienza professionale con informazioni dettagliate sulle ore di lavoro svolte in base ai settori d’attività di cui al paragrafo c) dell’articolo 5.4;