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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 19 pagine

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6.5 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione si basa direttamente

sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In Svizzera:

7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche

professionali al seguente indirizzo:

Croce Rossa Svizzera

Riconoscimento dei titoli professionali

Professioni sanitarie

Werkstrasse 18

3084 Wabern

7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla

Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:

a) una copia autenticata del diploma;

b) una copia autenticata del permesso rilasciato dall’ OTIMROEPMQ;

c) un documento d’identità.

In Québec:

7.3 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche

professionali al seguente indirizzo:

Secrétaire de l’OTIMROEPMQ

6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401

Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo.

7.4 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire

all’autorità competente quebecchese i seguenti documenti:

a) una copia autenticata del diploma che conferisce l’autorizzazione legale all’esercizio della professione in Svizzera;

b) se necessario, un certificato di lavoro con il timbro dell’istituto e una descrizione dell’esperienza professionale con informazioni dettagliate sulle ore di lavoro svolte in base ai settori d’attività di cui al paragrafo c) dell’articolo 5.4;