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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ALLEGATO I PROCEDURA COMUNE AI FINI DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Allegato si intende per:

1. «programma di formazione»:

Programma che contiene i requisiti formativi necessari per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. «campo di pratica»:

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.

3. «esperienza professionale»:

Esercizio effettivo e legale della professione di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. «tirocinio di adattamento»:

Esercizio di una professione regolamentata svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Quest’ultimo è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità del territorio ospitante incaricata di esaminare le domande e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.