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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ARTICOLO 12 CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE DEL COMITATO BILATERALE NELL’APPLICAZIONE E NELLA SUPERVISIONE DEGLI ACCORDI DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO

Prima della firma, le autorità competenti sottopongono per parere, al Comitato bilaterale, tutti i progetti di reciproco riconoscimento.

In base alla frequenza e ai parametri determinati dai co-presidenti designati dalla Svizzera e/o dal Québec presso il Comitato bilaterale, le autorità competenti presentano periodicamente al rappresentante della Svizzera o del Québec, a seconda dei casi, un rapporto sull’avanzamento dei lavori relativi agli accordi di reciproco riconoscimento.

Le autorità competenti che concludono degli accordi di reciproco riconoscimento ne informano il Comitato bilaterale.

Le autorità competenti cooperano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di semplificare l’applicazione della presente Intesa. Devono informare il Comitato bilaterale di tutte le difficoltà che dovessero insorgere durante l’attuazione dell’Intesa e degli accordi di reciproco riconoscimento. Le autorità competenti garantiscono la protezione delle informazioni che si scambiano conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati in vigore nel rispettivo territorio.