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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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d) «autorità competente»:

Per la Svizzera, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione;

Per il Québec, qualsiasi ordine professionale o ente abilitato dalla legislazione del Paese a riconoscere le qualifiche professionali.

ARTICOLO 3 PROCEDURA COMUNE

Le Parti decidono di stabilire una procedura comune per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata. Le Parti sono determinate a sostenere le rispettive autorità competenti per tutte le pratiche che riguardano le procedure comuni e la conclusione di accordi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio delle professioni regolamentate, in conformità con la procedura prevista all’Allegato I.

ARTICOLO 4 MISURE LEGISLATIVE, NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

L’effettiva attuazione della procedura comune prevede l’applicazione in tempi brevi, in Svizzera e in Québec, delle misure legislative, normative e amministrative necessarie.

ARTICOLO 5 PRINCIPI DIRETTIVI

Durante l’applicazione della procedura comune sono rispettati i seguenti principi direttivi: