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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ARTICOLO 9 CONSTATAZIONE DELL’INCOMPATIBILITÀ

Se i campi di pratica, i titoli formativi o i programmi di formazione sono incompatibili oppure sarebbero necessari troppi provvedimenti di compensazione, le autorità competenti non possono prevedere, in virtù della presente Intesa, un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali per la professione regolamentata in oggetto.

ARTICOLO 10 CALENDARIO PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE

L’autorità dello Stato ricevente conferma, entro un mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.

La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata è esaminata nel più breve tempo possibile. L’autorità informa il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche entro due mesi dalla presentazione del dossier completo. La risposta è debitamente motivata.

ARTICOLO 11 DOCUMENTAZIONE E FORMALITÀ

Le autorità competenti della Svizzera e del Québec stabiliscono, negli accordi di reciproco riconoscimento, la lista dei documenti necessari per esaminare la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione regolamentata.