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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ARTICOLO 6 PROCEDURE STANDARD OBBLIGATORIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Fatta riserva di quanto previsto nella presente sezione, a seguito della verifica del carattere globalmente equivalente dei campi di pratica, dei titoli formativi o dei programmi di formazione le autorità competenti stabiliscono, in un apposito accordo, le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell’esercizio delle professioni regolamentate secondo gli articoli 7-10 del presente Allegato.

ARTICOLO 7 CONSTATAZIONE DI UN’EQUIVALENZA GLOBALE

Se i campi di pratica, i titoli formativi o i programmi di formazione sono globalmente equivalenti, l’autorità competente riconosce le qualifiche professionali del richiedente.

ARTICOLO 8 CONSTATAZIONE DI UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE

Se esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda i titoli formativi, i programmi di formazione o i campi di pratica, tale differenza deve essere compensata preferibilmente tramite l’esperienza professionale, oppure, nel caso non fosse possibile, con un provvedimento di compensazione.

In questo caso, non appena il richiedente ha acquisito l’esperienza professionale richiesta o ha adempiuto il provvedimento di compensazione applicabile, l’autorità competente riconosce le sue qualifiche professionali.