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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ARTICOLO 11 COMITATO BILATERALE

Le Parti si dotano di un comitato bilaterale responsabile dell’applicazione e della supervisione dell’Intesa.

In funzione delle proprie necessità e secondo procedure proprie, ogni Parte designa alcuni rappresentanti ministeriali e organismi svizzeri o quebecchesi interessati dalla presente Intesa che andranno a fa parte del Comitato bilaterale. Quest’ultimo è co-presieduto da un rappresentante designato da ciascuna Parte.

Il coordinamento del Comitato bilaterale e della presente Intesa è assicurato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione della Svizzera, da una parte, e dal Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, dall’altra.

Il comitato bilaterale stabilisce le proprie regole e procedure. Si riunisce una volta all’anno o in base alle necessità e prende le decisioni di comune accordo.

Il Comitato bilaterale svolge i seguenti compiti:

a) promuove gli obiettivi dell’Intesa e adotta tutte le misure necessarie per il suo sviluppo;

b) formula raccomandazioni appropriate che permettano di interpretare il campo di applicazione dell’Intesa e di garantirne il funzionamento;

c) esprime un parere consultivo all’attenzione delle autorità competenti in merito ai progetti di accordi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e ai progetti di accordi di cooperazione;

d) esamina eventuali difficoltà relative all’applicazione della presente Intesa, di un accordo di reciproco riconoscimento o di un accordo di cooperazione e propone soluzioni.

I co-presidenti svolgono i seguenti compiti: