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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 18 pagine

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ARTICOLO 13 SOGGIORNO

L’Intesa non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei rispettivi territori delle Parti conformemente alla legislazione in vigore.

ARTICOLO 14 PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE O AMMINISTRATIVE

Le Parti si adoperano per pubblicare o rendere accessibili in altro modo, entro un termine ragionevole, le loro leggi, i loro regolamenti o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell’attuazione della presente Intesa, per consentire alle stesse Parti, nonché alle autorità competenti e ai richiedenti, di prenderne visione.

ARTICOLO 15 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti sono tenute a rispettare la legislazione loro applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE, DURATA, MODIFICA E DENUNCIA

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è apposta l’ultima firma.

L’Intesa è stipulata per una durata indeterminata.

La Svizzera e il Québec s’informano vicendevolmente, in tempi brevi, dell’entrata in vigore delle misure legislative, normative e amministrative adottate per dare seguito all’Intesa.