Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine
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quindi già conoscere i provvedimenti di compensazione che lo attendono senza dover sottoporre il proprio dossier a un comitato di esperti. Gli ARR migliorano dunque notevolmente la prevedibilità della procedura.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione e le altre autorità incaricate del riconoscimento
L’Intesa non comporta un aumento delle risorse né per la SEFRI, né per le altre autorità competenti svizzere. La prassi attuale prevede procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali più lunghe per i Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso alcun accordo. In casi come questi, le autorità competenti devono avviare un confronto fra la formazione svizzera e quella estera, procedura che può durare diversi mesi. L’Intesa semplifica e accelera il riconoscimento delle qualifiche professionali di coloro che hanno conseguito un titolo in Svizzera o in Québec. Gli ARR, che costituiscono parte integrante dell’Intesa, consentono il riconoscimento diretto delle qualifiche o previo adempimento di provvedimenti di compensazione, qualora l’esperienza professionale del richiedente non sia sufficiente a colmare le lacune rilevate nella formazione. Gli ARR riportano le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali e i provvedimenti necessari. Il riconoscimento dei titoli quebecchesi in Svizzera sarà dunque possibile con tempistiche decisamente più brevi.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’attuazione dell’Intesa spetta alla Confederazione e alle autorità competenti da essa incaricate. Non vi sono quindi ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.4 Ripercussioni sull’economia e sulla società
Oltre a incentivare la mobilità dei professionisti tra Svizzera e Québec, l’Intesa consente a coloro che hanno conseguito un titolo professionale svizzero o quebecchese rientrante nel suo campo d’applicazione di beneficiare di un riconoscimento agevolato e, dunque, di accedere più facilmente all’esercizio della professione e alla formazione continua dell’altro territorio. L’Intesa agevola la mobilità dei professionisti qualificati fra la Svizzera e il Québec. Un più rapido accesso al mercato del lavoro grazie al riconoscimento delle qualifiche reso possibile dall’Intesa consentirà di rimediare alla penuria di professionisti nel settore sanitario in Svizzera e di avere un bacino di professionisti qualificati da reclutare.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
L’Intesa non ha alcuna ripercussione sull’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Mandato negoziale
Per i trattati importanti, di norma il Consiglio federale deve conferire un apposito mandato negoziale. La competenza decisionale e il conferimento del mandato si basano sull’articolo 184 capoverso 1 Cost., che incarica il Consiglio federale di curare gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. In tale contesto il Consiglio federale consulta inoltre le commissioni parlamentari competenti in materia, conformemente all’articolo 152 capoverso 3 LParl10. Un mandato negoziale appare quindi superfluo nei settori in cui il contenuto degli accordi è standardizzato e per i trattati di competenza di un dipartimento o di un ufficio. Per un trattato bilaterale, nella pratica, impartire tale mandato spesso non è considerato necessario, tranne nelle relazioni con l’UE. Nella fattispecie, l’adozione di un mandato negoziale non è risultata necessaria, dato che un accordo bilaterale di questo tipo non adempiva le condizioni dell’articolo 152 capoverso 3 LParl. La SEFRI ha comunque informato, con lettera dell’11 gennaio 2021, le commissioni competenti per la politica estera conformemente
10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale, RS 171.10