Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine
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all’articolo 152 capoverso 2 LParl e la Conferenza dei Governi cantonali in applicazione dell’articolo 3 LFPC11.
6.2 Costituzionalità e basi legali
6.2.1 Competenza di concludere un accordo
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; RS 171.010; art. 7a, cpv. 1 LOGA; RS 172.010).
Nella fattispecie, le formazioni oggetto dell’Intesa sono contemplate dalla legge federale sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20) e, per quanto riguarda le levatrici, dalla legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, RS 811.21). In quest’ultimo settore il Consiglio federale è autorizzato, con un’apposita delega, a concludere accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr e art. 66 cpv. 1 let. a LPSU).
Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 LOGA, l’Intesa sarà menzionata nel rapporto annuale indirizzato all’Assemblea federale sui trattati conclusi dal Consiglio federale e dai Dipartimenti.
6.2.2 Delega di competenze al DEFR
Il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere un trattato internazionale a un dipartimento (art. 48a cpv. 1 LOGA). Sempre in base a tale articolo, può anche delegare la competenza a un ufficio o a un gruppo se i trattati sono di portata limitata (art. 7a cpv. 2 – 4 LOGA).
Nell’Intesa si propone al Consiglio federale di delegare al DEFR la competenza di concludere accordi specifici di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali con gli ordini professionali quebecchesi competenti. Questi accordi, che prevedono disposizioni normative importanti, non possono essere definiti di portata limitata; pertanto delegare tale competenza alla SEFRI non è ammissibile.
Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 LOGA, anche gli accordi dovranno essere riportati nel rapporto annuale indirizzato all’Assemblea federale sui trattati conclusi dal Consiglio federale, dai Dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici.
6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Intesa è compatibile con le altre disposizioni internazionali della Svizzera nel settore del riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero.
11 Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione RS 138.1