Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine
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1.2 Necessità di stipulare un’Intesa
La promozione del riconoscimento dei titoli svizzeri della formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione. Nel capitolo 4.1, pagina 15 di detta strategia si legge che, se vogliono essere mobili a livello internazionale per esercitare o seguire una formazione continua all’estero, i professionisti e gli apprendisti svizzeri devono disporre di titoli comprensibili, equivalenti a quelli esteri e accettati. Per raggiungere questo obiettivo vanno estesi gli accordi quadro per il reciproco riconoscimento dei titoli con i Paesi dotati di un sistema formativo comparabile.
Sono molti gli argomenti a favore di un’Intesa con il Québec: la lingua francese, la demografia e le strutture economiche simili alle nostre. Trattandosi di un territorio appartenente a un Paese occidentale con una cultura simile a quella elvetica, il Québec rappresenta il partner ideale per questo accordo extraeuropeo, il primo stipulato dalla Svizzera. Anche il mercato del lavoro è simile e non esiste il rischio che un accordo provochi una forte migrazione di manodopera.
In Québec esistono 46 ordini professionali per altrettante professioni regolamentate, i quali stabiliscono le modalità di riconoscimento dei diplomi esteri. In un primo tempo, verrà disciplinato il riconoscimento di cinque professioni le cui condizioni quadro appaiono favorevoli (contenuto delle formazioni, posizionamento simile nel sistema formativo, ecc.). In futuro potranno essere stipulati nuovi accordi, a seconda degli interessi delle Parti, estendendo così il riconoscimento delle qualifiche professionali ad altre professioni.
2 Intesa e ARR: punti salienti
Per tenere conto dell’organizzazione istituzionale del Québec, il presente progetto comprende un’Intesa, ossia un accordo quadro, e cinque accordi di reciproco riconoscimento (ARR), uno per ogni professione interessata. L’Intesa è conclusa fra il Consiglio federale e il Governo del Québec e fissa i principi generali e le modalità degli accordi. Questi ultimi sono conclusi dal DEFR, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e dai rispettivi ordini professionali del Québec6. Per ogni professione sono riportati gli eventuali provvedimenti di compensazione, gli effetti del riconoscimento e le norme procedurali.
L’Intesa elenca gli obiettivi comuni perseguiti, ossia agevolare l’esercizio della professione nel territorio dell’altra Parte e promuovere la mobilità dei professionisti qualificati. L’Intesa si applica alle professioni regolamentate dalla Svizzera o dal Québec. Per parte svizzera, è possibile stipulare accordi di reciproco riconoscimento nelle professioni per le quali il Consiglio federale possiede una delega delle competenze in virtù dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale7 e dell’articolo 66 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero8.
L’Intesa definisce le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali e l’accesso all’esercizio della professione regolamentata: nei casi in cui i campi di pratica, i titoli formativi e i programmi di formazione sono globalmente equivalenti, il riconoscimento dovrebbe essere diretto. In caso di differenze sostanziali per questi tre punti può essere richiesto lo svolgimento di provvedimenti di compensazione.
6 Gli ordini professionali del Québec sono persone giuridiche con una propria personalità giuridica, rette dal Code des professions québécois. L’articolo 86.0.1. del Code des professions sancisce che il Consiglio d’amministrazione può, in particolare, (…) 7° concludere un’intesa con qualsivoglia organismo al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche richieste per il rilascio dei permessi, dei certificati di specializzazione o delle autorizzazioni speciali; (…). Ai sensi del paragrafo c.2 dell’articolo 93 del Code des professions il Consiglio di amministrazione di un ordine professionale è tenuto a dotarsi di un regolamento per determinare le condizioni e le modalità di rilascio di un permesso o di un certificato di specializzazione necessaire per rendere effettiva un’intesa stipulata dall’ordine in virtù di un accordo di reciproco riconoscimento delle competenze professionali stipulato da due governi. È in virtù di tale regolamento che l’ARR è posto in essere in Québec e diventa uno strumento giuridico vincolante per il diritto interno del Québec.
7 LFPr, RS 412.10.
8 LPSU, RS 414.20.